Il 21 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato una bozza di decreto legislativo che dovrebbe armonizzare la nostra legislazione con il GDPR e abrogare il Codice privacy:
- http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-75/9132.
La notizia me l'hanno data Pierfrancesco Maistrello e gli Idraulici della privacy; l'ho anche trovata su LinkedIn e su Twitter. Vorrei non parlarne, visto che si tratta di una bozza che dovrà essere sottoposta anche al Garante.
Ho sentito qualche commento:
- sembra che abroghino la "notifica preventiva" richiesta dalla Legge di Bilancio (va anche detto che finora il Garante non ha pubblicato alcuna istruzione e quindi nessuno poteva attuarla);
- c'è un articolo che dice che titolare e responsabile (intesi come "aziende") possono distribuire deleghe al proprio interno; lo trovo comico, visto che le aziende dovrebbero già sapere che possono farlo;
- lo stesso articolo dice che le autorizzazioni (le vecchie "nomine ad incaricato") possono essere date nel modo più opportuno; trovo divertente che la Legge si assuma l'onere di educare i consulenti (ho collaborato con aziende che, senza mai aver visto un consulente privacy, avevano già al loro interno processi che bastava adattare un poco per recepire i requisiti del GDPR; quindi evidentemente sono alcuni "consulenti privacy" che vanno educati perché la smettano di appesantire inutilmente i processi delle organizzazioni con nomine e designazioni, per giunta su carta e firme e contro-firme);
- viene abrogato e non modificato il Codice privacy (D. Lgs. 196), contrariamente a quanto io immaginavo (io pensavo avrebbero fatto la stessa operazione fatta con il D. Lgs. 82 del 2005 o CAD, dopo la pubblicazione del Regolamento eIDAS; l'esperienza con il CAD è stata negativa perché non era "aggiustabile" facilmente per renderlo allineato a eIADS; giustamente, con la privacy hanno preferito ripartire da zero per non ripetere gli stessi errori).
Massimo Cottafavi del Gruppo Snam mi ha segnalato questo articolo di Agenda Digitale:
- https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/gdpr-approvato-lo-schema-di-decreto-questi-i-punti-sul-tavolo/.
Intanto il CNIL (il Garante francese) ha annunciato che, per i primi mesi e a determinate condizioni, non sanzionerà le imprese per inadempienze rispetto al GDPR (grazie agli Idraulici della privacy per la segnalazione):
- http://www.etiprivacy.it/gdpr-francia-per-i-primi-mesi-no-a-sanzioni-alle-aziende-sui-nuovi-obblighi/.
Sicurezza delle informazioni, IT service management e qualità da Cesare Gallotti
lunedì 26 marzo 2018
venerdì 23 marzo 2018
Il caso Cambridge Analytica
Si è parlato tantissimo del caso Cambridge Analytica e quindi faccio una breve rassegna stampa (con commenti).
Il primo link racconta la storia:
- https://www.theregister.co.uk/2018/03/19/boom_cambridge_analytica_explodes_following_extraordinary_tv_expose/.
Il secondo racconta la storia e aggiunge un commento: non si tratta di violazione di dati personali, visto che il modello di Facebook esplitamente consentiva la raccolta ed elaborazione dei dati personali degli utenti:
- https://motherboard.vice.com/en_us/article/3kjzvk/facebook-cambridge-analytica-not-a-data-breach.
La penso esattamente come l'articolo di Motherboard. Quando mettiamo dati su Facebook sappiamo bene che Facebook li può vendere a chi e come vuole. Non dobbiamo lamentarci.
Questo articolo spiega come configurare convenientemente Facebook:
- https://www.eff.org/deeplinks/2018/03/how-change-your-facebook-settings-opt-out-platform-api-sharing.
Perché il caso Cambridge Analytica dovrebbe preoccupare anche te
- https://www.wired.it/attualita/politica/2018/03/19/cambridge-analytica-facebook-privacy/.
La penso parzialmente come l'articolo di Wired. Io penso che culturalmente molti dicono che non abbiamo niente da nascondere. Non si tratta di nascondere; si tratta di intimità e la sua perdita è un fatto culturale che mi inquieta. Fin qui è un'opinione come un'altra. Il fatto inquietante è che noi non abbiamo niente da nascondere (forse), ma altri non solo nascondono, ma usano le informazioni che noi volontariamente diamo loro. La sproporzione tra un utente di Facebook e un OTT come Facebook dovrebbe metterci in guardia. Invece... niente.
L'articolo di Wired spiega anche che il caso di Cambridge Analytica non è emerso a causa del coinvolgimento di Trump (forse inconsapevolmente, tra l'altro), ma perché ci spiega come funziona oggi la manipolazione delle persone. E inquieta esattamente come tanti anni fa inquietavano alcune tecniche di pubblicità occulta: ci rendiamo conto di essere manipolabili. In troppi, però, continuano a pensare di essere immuni e continueranno a diffondere tutto ciò che li riguarda, senza voler nascondere niente. Alcuni, come me, si inquietano. Altri non se ne preoccupano minimamente. Me ne farò una ragione.
Infine... pochi giorni prima del caso di Cambridge Analytica il Corriere della Sera aveva pubblicato un articolo dal titolo "Chi spia i nostri conti" di Ferruccio De Bortoli. Non mi è piaciuto come è scritto, ma credo ci dica qualcosa di importante. Questo link riporta fedelmente l'articolo, ma temo non lo faccia legalmente; potrebbe quindi essere cancellato:
- http://prontoagente.it/component/cobalt/item/674-chi-spia-i-nostri-conti.
PS: Pierfrancesco Maistrello mi ha segnalato questa "Opinion" dell'European data protection supervisor (EDPS), dal titolo "online manipulationand personal data", pubblicata proprio il giorno dopo il mio post qui sopra:
- https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-03-19_online_manipulation_en.pdf.
Il primo link racconta la storia:
- https://www.theregister.co.uk/2018/03/19/boom_cambridge_analytica_explodes_following_extraordinary_tv_expose/.
Il secondo racconta la storia e aggiunge un commento: non si tratta di violazione di dati personali, visto che il modello di Facebook esplitamente consentiva la raccolta ed elaborazione dei dati personali degli utenti:
- https://motherboard.vice.com/en_us/article/3kjzvk/facebook-cambridge-analytica-not-a-data-breach.
La penso esattamente come l'articolo di Motherboard. Quando mettiamo dati su Facebook sappiamo bene che Facebook li può vendere a chi e come vuole. Non dobbiamo lamentarci.
Questo articolo spiega come configurare convenientemente Facebook:
- https://www.eff.org/deeplinks/2018/03/how-change-your-facebook-settings-opt-out-platform-api-sharing.
Perché il caso Cambridge Analytica dovrebbe preoccupare anche te
- https://www.wired.it/attualita/politica/2018/03/19/cambridge-analytica-facebook-privacy/.
La penso parzialmente come l'articolo di Wired. Io penso che culturalmente molti dicono che non abbiamo niente da nascondere. Non si tratta di nascondere; si tratta di intimità e la sua perdita è un fatto culturale che mi inquieta. Fin qui è un'opinione come un'altra. Il fatto inquietante è che noi non abbiamo niente da nascondere (forse), ma altri non solo nascondono, ma usano le informazioni che noi volontariamente diamo loro. La sproporzione tra un utente di Facebook e un OTT come Facebook dovrebbe metterci in guardia. Invece... niente.
L'articolo di Wired spiega anche che il caso di Cambridge Analytica non è emerso a causa del coinvolgimento di Trump (forse inconsapevolmente, tra l'altro), ma perché ci spiega come funziona oggi la manipolazione delle persone. E inquieta esattamente come tanti anni fa inquietavano alcune tecniche di pubblicità occulta: ci rendiamo conto di essere manipolabili. In troppi, però, continuano a pensare di essere immuni e continueranno a diffondere tutto ciò che li riguarda, senza voler nascondere niente. Alcuni, come me, si inquietano. Altri non se ne preoccupano minimamente. Me ne farò una ragione.
Infine... pochi giorni prima del caso di Cambridge Analytica il Corriere della Sera aveva pubblicato un articolo dal titolo "Chi spia i nostri conti" di Ferruccio De Bortoli. Non mi è piaciuto come è scritto, ma credo ci dica qualcosa di importante. Questo link riporta fedelmente l'articolo, ma temo non lo faccia legalmente; potrebbe quindi essere cancellato:
- http://prontoagente.it/component/cobalt/item/674-chi-spia-i-nostri-conti.
PS: Pierfrancesco Maistrello mi ha segnalato questa "Opinion" dell'European data protection supervisor (EDPS), dal titolo "online manipulationand personal data", pubblicata proprio il giorno dopo il mio post qui sopra:
- https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-03-19_online_manipulation_en.pdf.
giovedì 22 marzo 2018
I controlli di sicurezza del CIS
Giancarlo Caroti mi ha segnalato la pubblicazione dei CIS Controls V7:
- https://learn.cisecurity.org/20-controls-download.
Si tratta di un elenco di 20 categorie di controlli, poi meglio espressi in circa 170 controlli di dettaglio per la sicurezza informatica. I controlli sono espressi in forma sintetica.
Si tratta ovviamente di una lettura faticosa, ma utile.
- https://learn.cisecurity.org/20-controls-download.
Si tratta di un elenco di 20 categorie di controlli, poi meglio espressi in circa 170 controlli di dettaglio per la sicurezza informatica. I controlli sono espressi in forma sintetica.
Si tratta ovviamente di una lettura faticosa, ma utile.
martedì 20 marzo 2018
Fog e mist computing
L'informatica nebbiosa sembrerebbe materia da milanesi. Invece si tratta di un modello di supporto all'IoT, alternativo al cloud computing.
Personalmente non ne so nulla, ma, se il NIST dedica una Special Publication a questo argomento, ritengo sia opportuno cominciare a sapere che esiste.
Quindi fornisco il link del NIST sulla NIST Special Publication 500-325 "Fog Computing Conceptual Model":
- https://csrc.nist.gov/News/2018/Fog-Computing-for-Internet-of-Things-Devices.
Personalmente non ne so nulla, ma, se il NIST dedica una Special Publication a questo argomento, ritengo sia opportuno cominciare a sapere che esiste.
Quindi fornisco il link del NIST sulla NIST Special Publication 500-325 "Fog Computing Conceptual Model":
- https://csrc.nist.gov/News/2018/Fog-Computing-for-Internet-of-Things-Devices.
lunedì 19 marzo 2018
Linea guida per la PIA degli Osservatori.net
Enrico Luigi Toso mi ha segnalato questa "Linea guida per la Data protection impact assessment" a firma Politecnico e Osservatori.net:
- https://www.osservatori.net/it_it/pubblicazioni/linea-guida-per-la-data-protection-impact-assessment.
Non è facilissimo scaricarla perché bisogna registrarsi e poi bisogna fare parecchi clic. La lettura è piuttosto interessante. Nulla di particolarmente originale, ma una bella rassegna su questo requisito del GDPR.
Viene presentato un metodo semplice per calcolare il rischio per la PIA e penso che questo sia molto positivo.
Visto che il CNIL ha proposto un metodo (recepito anche nella ISO/IEC 29134) troppo macchinoso e di difficile applicazione, mi fa piacere quando voci autorevoli promuovono approcci più pragmatici.
- https://www.osservatori.net/it_it/pubblicazioni/linea-guida-per-la-data-protection-impact-assessment.
Non è facilissimo scaricarla perché bisogna registrarsi e poi bisogna fare parecchi clic. La lettura è piuttosto interessante. Nulla di particolarmente originale, ma una bella rassegna su questo requisito del GDPR.
Viene presentato un metodo semplice per calcolare il rischio per la PIA e penso che questo sia molto positivo.
Visto che il CNIL ha proposto un metodo (recepito anche nella ISO/IEC 29134) troppo macchinoso e di difficile applicazione, mi fa piacere quando voci autorevoli promuovono approcci più pragmatici.
giovedì 15 marzo 2018
Linee guida sulla notifica di violazione dei dati personali
Franco Ferrari di DNV GL mi ha segnalato la pubblicazione delle "Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679 (wp250rev.01)" del WP Art. 29:
- http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612052.
Sono molto importanti, perché stabiliscono un punto di riferimento autorevole per capire quali eventi vanno notificati al Garante e agli interessati.
Franco Ferrari mi ha anche segnalato un articolo di Adalberto Biasotti che riassume la linea guida:
- https://www.puntosicuro.it/security-C-124/privacy-C-89/pubblicata-la-linea-guida-sulla-notificazione-in-caso-di-violazione-dei-dati-AR-17875/.
- http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612052.
Sono molto importanti, perché stabiliscono un punto di riferimento autorevole per capire quali eventi vanno notificati al Garante e agli interessati.
Franco Ferrari mi ha anche segnalato un articolo di Adalberto Biasotti che riassume la linea guida:
- https://www.puntosicuro.it/security-C-124/privacy-C-89/pubblicata-la-linea-guida-sulla-notificazione-in-caso-di-violazione-dei-dati-AR-17875/.
martedì 13 marzo 2018
Due lezioni dai seggi
No. Non parlerò della campagna elettorale, né dei risultati. Ho solo due foto sui seggi che costituiscono due interessanti lezioni.
Lezione 1: Sviluppo e progettazione. La busta 7(R) in alto va infilata nella busta in basso:
- https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6379233027293265920.
Lezione 2: Capacity management. Le schede inutilizzate (in basso; sono quelle del mio seggio) vanno inserite nella busta 4(R) in alto:
- https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6379234134224617473.
Lezione 1: Sviluppo e progettazione. La busta 7(R) in alto va infilata nella busta in basso:
- https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6379233027293265920.
Lezione 2: Capacity management. Le schede inutilizzate (in basso; sono quelle del mio seggio) vanno inserite nella busta 4(R) in alto:
- https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6379234134224617473.
sabato 10 marzo 2018
GDPR e legittimo interesse
Pierfrancesco Maistrello (che ringrazio) mi ha segnalato la seguente pubblicazione dal sito di IAPP e dal titolo "Guidance on the use of Legitimate Interests under the EU General Data Protection Regulation":
- https://iapp.org/media/pdf/resource_center/DPN-Guidance-A4-Publication.pdf.
Mi pare molto interessante ed ecco i miei appunti:
- il considerando 47 prevede che il marketing diretto possa essere considerato (in certe circostanze) come trattamento di legittimo interesse per il titolare (sembrerebbero inclusi i casi in cui il "commerciale di fiducia" chiama ogni tanto il cliente; rimane sempre attivo il diritto di opposizione dell'interessato);
- trattamenti svolti nel legittimo interesse del titolare possono avere le seguenti finalità: prevenzioni di frodi, trasmissione di dati dei dipendenti all'interno di un Gruppo aziendale, sicurezza informatica, audit interni o ad altre organizzazioni, mantenere il nome delle persone che hanno chiesto la cancellazione dei propri dati personali (anche se qui si ha un riferimento circolare), registrazione delle attività (p.e. in un gestionale o per il check-in in un hotel, web analytics;
- altri esempi del documento non mi convincono per niente.
- https://iapp.org/media/pdf/resource_center/DPN-Guidance-A4-Publication.pdf.
Mi pare molto interessante ed ecco i miei appunti:
- il considerando 47 prevede che il marketing diretto possa essere considerato (in certe circostanze) come trattamento di legittimo interesse per il titolare (sembrerebbero inclusi i casi in cui il "commerciale di fiducia" chiama ogni tanto il cliente; rimane sempre attivo il diritto di opposizione dell'interessato);
- trattamenti svolti nel legittimo interesse del titolare possono avere le seguenti finalità: prevenzioni di frodi, trasmissione di dati dei dipendenti all'interno di un Gruppo aziendale, sicurezza informatica, audit interni o ad altre organizzazioni, mantenere il nome delle persone che hanno chiesto la cancellazione dei propri dati personali (anche se qui si ha un riferimento circolare), registrazione delle attività (p.e. in un gestionale o per il check-in in un hotel, web analytics;
- altri esempi del documento non mi convincono per niente.
giovedì 8 marzo 2018
Nuova edizione della ISO 22300 (definizioni per la continuità)
Franco Ferrari di DNV GL mi ha segnalato la pubblicazione della nuova versione della ISO 22300, dal titolo "ISO 22300: 2018 - Societal security - Terminology":
- https://www.iso.org/standard/68436.html.
Ne ho parlato con Gennaro Bacile. Anche lui ha trovato ridicola la definizione di activity (un insieme di processi) e di process (un insieme di attività), in ovvio riferimento circolare. C'erano anche nella ISO 22301:2012 e purtroppo la definizione di activity non è stata modificata (la definizione di process non dovrebbe esserlo, visto che stabile da numerosi anni, condivisa da tantissime norme ISO e tra le definizioni base del HLS).
- https://www.iso.org/standard/68436.html.
Ne ho parlato con Gennaro Bacile. Anche lui ha trovato ridicola la definizione di activity (un insieme di processi) e di process (un insieme di attività), in ovvio riferimento circolare. C'erano anche nella ISO 22301:2012 e purtroppo la definizione di activity non è stata modificata (la definizione di process non dovrebbe esserlo, visto che stabile da numerosi anni, condivisa da tantissime norme ISO e tra le definizioni base del HLS).
Nuova ISO 31000
Franco Ferrari (di DNV GL) e Gennaro Bacile (di Studio QSA) mi hanno segnalato la pubblicazione della nuova versione della ISO 31000, dal titolo "ISO 31000:2018 - Risk management — Guidelines":
- https://www.iso.org/standard/65694.html.
Gennaro, gentilmente, mi ha inviato un suo commento, che io riporto qui di seguito.
La ISO 31000:2018 non ha novità sconvolgenti rispetto alla precedente versione del 2009. L'intento della nuova versione era quello di trovare un adeguato compromesso tra esigenze di chiarezza, bisogno di approfondimento e necessità di sintesi.
In effetti, il nuovo testo si presenta non solo più conciso, ma comprende anche alcuni cambiamenti sostanziali come ad esempio l'importanza data ai fattori umani e culturali nel raggiungimento degli obiettivi di un'organizzazione e una maggiore enfasi su una più solida integrazione del "risk management" con il processo decisionale e, più in generale, all'interno di un sistema di gestione strategico e operativo.
Come Italia avevamo insistito per un approfondimento su due aspetti, relativi alla necessità di:
- considerare l'etica tra i criteri di riferimento per la valutazione dei rischi;
- chiarire meglio significato e correlazione tra i concetti di opportunità, minacce/pericoli e rischio, sui quali i punti di vista sono molto "variegati".
Dell'etica comunque non se ne parla se non sottintesa tra le righe e sui concetti di minacce e opportunità in relazione al rischio è stata fatta confusione (una nota alla definizione di rischio è stata modificata all'ultimo momento, rendendo quindi la relazione tra minacce e opportunità e rischi molto confusa e non condivisible).
Molto più interessante per numerose novità, oltre che per i due punti di cui sopra, è la revisione della IEC/ISO 31010, il cui DIS è stato approvato a metà febbraio. Nella nuova versione è previsto un diagramma di Ishikawa modificato (con indicate le classiche famiglie di cause-effetti: ambiente, materiali, fornitori, personale, processi, infrastrutture). È forse una banalità, ma comunque è un nuovo modo di pensare fuori dagli schemi (una sorta di pensiero laterale) che è frutto di un nostro contributo. La sua applicazione è risultata piuttosto interessante ed apprezzata da chi ci ha provato.
- https://www.iso.org/standard/65694.html.
Gennaro, gentilmente, mi ha inviato un suo commento, che io riporto qui di seguito.
La ISO 31000:2018 non ha novità sconvolgenti rispetto alla precedente versione del 2009. L'intento della nuova versione era quello di trovare un adeguato compromesso tra esigenze di chiarezza, bisogno di approfondimento e necessità di sintesi.
In effetti, il nuovo testo si presenta non solo più conciso, ma comprende anche alcuni cambiamenti sostanziali come ad esempio l'importanza data ai fattori umani e culturali nel raggiungimento degli obiettivi di un'organizzazione e una maggiore enfasi su una più solida integrazione del "risk management" con il processo decisionale e, più in generale, all'interno di un sistema di gestione strategico e operativo.
Come Italia avevamo insistito per un approfondimento su due aspetti, relativi alla necessità di:
- considerare l'etica tra i criteri di riferimento per la valutazione dei rischi;
- chiarire meglio significato e correlazione tra i concetti di opportunità, minacce/pericoli e rischio, sui quali i punti di vista sono molto "variegati".
Dell'etica comunque non se ne parla se non sottintesa tra le righe e sui concetti di minacce e opportunità in relazione al rischio è stata fatta confusione (una nota alla definizione di rischio è stata modificata all'ultimo momento, rendendo quindi la relazione tra minacce e opportunità e rischi molto confusa e non condivisible).
Molto più interessante per numerose novità, oltre che per i due punti di cui sopra, è la revisione della IEC/ISO 31010, il cui DIS è stato approvato a metà febbraio. Nella nuova versione è previsto un diagramma di Ishikawa modificato (con indicate le classiche famiglie di cause-effetti: ambiente, materiali, fornitori, personale, processi, infrastrutture). È forse una banalità, ma comunque è un nuovo modo di pensare fuori dagli schemi (una sorta di pensiero laterale) che è frutto di un nostro contributo. La sua applicazione è risultata piuttosto interessante ed apprezzata da chi ci ha provato.
mercoledì 28 febbraio 2018
Continuità operativa: le definizioni fondamentali
Articolo mio dal titolo "Continuità operativa: le definizioni fondamentali":
- https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/continuita-operativa-le-definizioni-fondamentali/.
- https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/continuita-operativa-le-definizioni-fondamentali/.
lunedì 26 febbraio 2018
Pubblicata la ISO/IEC 27103
E' stata pubblicata la norma ISO/IEC 27103, dal titolo "Cybersecurity and ISO and IEC Standards":
- https://www.iso.org/standard/72437.html.
Si tratta di un Technical report, non di uno standard. Esso elenca i punti chiave del NIST CSF e gli associa i controlli della ISO/IEC 27002 e di altre norme. Un po' anche per dire "guardate che questa cybersecurity è sempre stata parte del nostro lavoro".
È noto che non sono un fan delle "correlazioni": penso che ogni standard abbia un punto di vista diverso e che prima di tutto questo punto di vista vada capito. L'uso di liste di correlazione fa spesso dimenticare i diversi punti di vista e porta a lavori troppo meccanici.
- https://www.iso.org/standard/72437.html.
Si tratta di un Technical report, non di uno standard. Esso elenca i punti chiave del NIST CSF e gli associa i controlli della ISO/IEC 27002 e di altre norme. Un po' anche per dire "guardate che questa cybersecurity è sempre stata parte del nostro lavoro".
È noto che non sono un fan delle "correlazioni": penso che ogni standard abbia un punto di vista diverso e che prima di tutto questo punto di vista vada capito. L'uso di liste di correlazione fa spesso dimenticare i diversi punti di vista e porta a lavori troppo meccanici.
Privacy: Circolare INL sulla videosorveglianza e lavoratori
Paolo Clavi mi ha segnalato questo articolo relativo ad una recente circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in materia di videosorveglianza:
- http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inl-installazione-e-utilizzazione-di-impianti-audiovisivi.
A mio parere l'articolo è esaustivo e riassume il contenuto della circolare.
Paolo mi scrive: " introduce un principio assolutamente innovativo: la possibilità di non indicare l'esatta posizione ed il numero delle telecamere da installare, tenuto conto che il layout degli uffici potrebbe cambiare nel tempo e costringerebbe ad onerosi aggiornamenti della pratica. Resta fermo il fatto che le riprese effettuate devono essere coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell'istanza. In fondo è un po' un atteggiamento in sintonia con il GDPR e il principio di accountability: la cosa importante è rispettare i principi, sulle modalità si lascia all'azienda la scelta di quelle opportune.
Il testo contiene poi altre interessanti innovazioni, come la mancata necessità della richiesta di autorizzazione in caso di installazione di telecamere in zone esterne estranee alle pertinenze della ditta (es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all'azienda), nelle quali non è prestata attività lavorativa. In fondo, se l'accordo sindacale o l'autorizzazione DTL derivano dalla necessità di informare e tutelare i lavoratori, quando i lavoratori si trovano all'esterno dell'azienda si trovano nelle stesse condizioni di qualsiasi cittadino, per i quali sono sufficienti cartelli informativi ed eventuale esercizio dei diritti di accesso ai dati".
Ci sono anche altri aspetti. Quello che a me colpisce di più è la possibilità di inquadrare direttamente l'operatore, ma solo per tutela della "sicurezza del lavoro" o del "patrimonio aziendale", perché potrebbe sconfinare facilmente nell'uso delle inquadrature per controllare le prestazioni dei lavoratori (il call centre che decurtava un'ora di stipendio a chi andava in bagno è notizia di settimana scorsa:
http://www.corriere.it/cronache/cards/centralinisti-call-center-pagati-33-centesimi-l-ora/finta-busta-paga_principale.shtml).
- http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inl-installazione-e-utilizzazione-di-impianti-audiovisivi.
A mio parere l'articolo è esaustivo e riassume il contenuto della circolare.
Paolo mi scrive: " introduce un principio assolutamente innovativo: la possibilità di non indicare l'esatta posizione ed il numero delle telecamere da installare, tenuto conto che il layout degli uffici potrebbe cambiare nel tempo e costringerebbe ad onerosi aggiornamenti della pratica. Resta fermo il fatto che le riprese effettuate devono essere coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell'istanza. In fondo è un po' un atteggiamento in sintonia con il GDPR e il principio di accountability: la cosa importante è rispettare i principi, sulle modalità si lascia all'azienda la scelta di quelle opportune.
Il testo contiene poi altre interessanti innovazioni, come la mancata necessità della richiesta di autorizzazione in caso di installazione di telecamere in zone esterne estranee alle pertinenze della ditta (es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all'azienda), nelle quali non è prestata attività lavorativa. In fondo, se l'accordo sindacale o l'autorizzazione DTL derivano dalla necessità di informare e tutelare i lavoratori, quando i lavoratori si trovano all'esterno dell'azienda si trovano nelle stesse condizioni di qualsiasi cittadino, per i quali sono sufficienti cartelli informativi ed eventuale esercizio dei diritti di accesso ai dati".
Ci sono anche altri aspetti. Quello che a me colpisce di più è la possibilità di inquadrare direttamente l'operatore, ma solo per tutela della "sicurezza del lavoro" o del "patrimonio aziendale", perché potrebbe sconfinare facilmente nell'uso delle inquadrature per controllare le prestazioni dei lavoratori (il call centre che decurtava un'ora di stipendio a chi andava in bagno è notizia di settimana scorsa:
http://www.corriere.it/cronache/cards/centralinisti-call-center-pagati-33-centesimi-l-ora/finta-busta-paga_principale.shtml).
domenica 25 febbraio 2018
Direttiva NIS - Bozza di decreto italiano
Franco Ferrari di DNV GL mi ha segnalato questo interessante articolo dal titolo "Attuazione della Direttiva NIS, lo stato dopo lo schema di decreto legislativo":
- https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/attuazione-della-direttiva-nis-lo-lo-schema-decreto-legislativo/.
Dopo tutto il parlare di GDPR, è bene ricordare che le Direttive devono essere "tradotte" dagli Stati membri in una Legge nazionale. In Italia, la "traduzione" avviene attraverso Decreti legislativi.
La Direttiva 2016/1148 (cosiddetta "NIS") impone un elevato livello di sicurezza (basato su un'analisi del rischio) delle reti e dei sistemi informatici delle organizzazioni che operano in alcuni settori (energia, trasporti, banche, mercati finanziari, sanità, fornitura e distribuzione di acqua potabile e infrastrutture digitali; nonché motori di ricerca, servizi cloud e piattaforme di commercio elettronico).
Il Consiglio dei Ministri italiano ha recentemente pubblicato la prima bozza ("schema") di D. Lgs. di recepimento della Direttiva NIS. Quindi l'articolo commenta questa bozza. Ora penso quindi che sia utile cominciare ad affrontare il tema NIS, senza approfondirlo troppo, visto che le bozze potrebbero essere modificate abbondantemente.
Non commento ulteriormente, visto che l'articolo mi pare esaustivo.
- https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/attuazione-della-direttiva-nis-lo-lo-schema-decreto-legislativo/.
Dopo tutto il parlare di GDPR, è bene ricordare che le Direttive devono essere "tradotte" dagli Stati membri in una Legge nazionale. In Italia, la "traduzione" avviene attraverso Decreti legislativi.
La Direttiva 2016/1148 (cosiddetta "NIS") impone un elevato livello di sicurezza (basato su un'analisi del rischio) delle reti e dei sistemi informatici delle organizzazioni che operano in alcuni settori (energia, trasporti, banche, mercati finanziari, sanità, fornitura e distribuzione di acqua potabile e infrastrutture digitali; nonché motori di ricerca, servizi cloud e piattaforme di commercio elettronico).
Il Consiglio dei Ministri italiano ha recentemente pubblicato la prima bozza ("schema") di D. Lgs. di recepimento della Direttiva NIS. Quindi l'articolo commenta questa bozza. Ora penso quindi che sia utile cominciare ad affrontare il tema NIS, senza approfondirlo troppo, visto che le bozze potrebbero essere modificate abbondantemente.
Non commento ulteriormente, visto che l'articolo mi pare esaustivo.
CISCO Annual cybersecurity report 2018
Dal SANS NewsBites, riprendo la notizia della pubblicazione del "2018 Annual Cybersecurity Report" della Cisco:
- https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/security-reports.html.
Non mi pare ci siano cose particolarmente rilevanti o innovative (a meno che qualcuno più paziente di me non me le segnali), ma sicuramente è utile saperle (ed è utile anche vedere quali di queste cose "invitano" ad usare i prodotti e servizi della Cisco, in modo da dare loro il giusto peso).
I "major findings", infatti, sottolineano:
- la diffusione degli attacchi DDoS;
- la diffusione dello spamming;
- la pericolosità degli attacchi da parte del personale interno,
- lo sfrtuttamento dell'IoT e delle reti industriali,
- i rischi derivanti dalla numerosità di prodotti e fornitori,
- l'opportunità di migliorare la sicurezza attraverso l'outsourcing (via cloud).
- https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/security-reports.html.
Non mi pare ci siano cose particolarmente rilevanti o innovative (a meno che qualcuno più paziente di me non me le segnali), ma sicuramente è utile saperle (ed è utile anche vedere quali di queste cose "invitano" ad usare i prodotti e servizi della Cisco, in modo da dare loro il giusto peso).
I "major findings", infatti, sottolineano:
- la diffusione degli attacchi DDoS;
- la diffusione dello spamming;
- la pericolosità degli attacchi da parte del personale interno,
- lo sfrtuttamento dell'IoT e delle reti industriali,
- i rischi derivanti dalla numerosità di prodotti e fornitori,
- l'opportunità di migliorare la sicurezza attraverso l'outsourcing (via cloud).
lunedì 19 febbraio 2018
Libro: La vita segreta
Segnalo questo libro dal titolo "La vita segreta: Tre storie vere dell'èra digitale" di Andrew O'Hagan:
- https://www.adelphi.it/libro/9788845932151.
Non parla di sicurezza delle informazioni (se non in modo funzionale), né di GDPR.
Però, attraverso tre storie estreme (una su Assange, un'altra su Satoshi e quella in mezzo su una persona creata solo per l'ambiente virtuale) parla di identità, bisogno di privacy, bisogno di visibilità e forse altre cose.
Lo consiglio perché mi sembra dica qualcosa a noi che ci occupiamo di informatica non solo da un punto di vista puramente tecnico, ma anche culturale, se possiamo dire così.
- https://www.adelphi.it/libro/9788845932151.
Non parla di sicurezza delle informazioni (se non in modo funzionale), né di GDPR.
Però, attraverso tre storie estreme (una su Assange, un'altra su Satoshi e quella in mezzo su una persona creata solo per l'ambiente virtuale) parla di identità, bisogno di privacy, bisogno di visibilità e forse altre cose.
Lo consiglio perché mi sembra dica qualcosa a noi che ci occupiamo di informatica non solo da un punto di vista puramente tecnico, ma anche culturale, se possiamo dire così.
venerdì 16 febbraio 2018
Articolo sulle certificazioni privacy
Segnalo questo articolo di ICT Security Magazine dal titolo "GDPR perché certificarsi - La vera ragione economica e il fenomeno della selezione avversa". Infatti ho trovato qualcuno di più critico di me.
- https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/gdpr-perche-certificarsi-la-vera-ragione-economica-fenomeno-della-selezione-avversa/.
- https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/gdpr-perche-certificarsi-la-vera-ragione-economica-fenomeno-della-selezione-avversa/.
Nuova privacy per telemarketing (precisazione 2)
Avevo segnalato il nuovo provvedimento normativo su privacy e telemarketing:
- http://blog.cesaregallotti.it/2018/02/nuova-privacy-per-telemarketing.html
Alessandro Borgese degli Idraulici della privacy mi ha segnalato che "manca ancora il decreto attuativo e pertanto le novità introdotte vedranno la luce tra un po'". Lo dimostra inviandomi questo articolo di Repubblica del 2 febbraio:
- http://www.repubblica.it/economia/2018/02/02/news/difese_contro_il_telemarketing_la_rivoluzione_puo_attendere-187679069/.
Riassumo dicendo che "ad ora sono in vigore solo alcune delle novità: l'obbligo del telemarketer a chiamarci con un numero in chiaro e la corresponsabilità dell'azienda committente della campagna telefonica illecita (finora invece era sanzionabile solo l'agenzia esecutrice di quest'ultima)". E che "il punto centrale è il nuovo registro delle opposizioni, una delle novità che devono aspettare il decreto attuativo per entrare in vigore. Il nuovo registro include anche i numeri riservati e quelli cellulare".
- http://blog.cesaregallotti.it/2018/02/nuova-privacy-per-telemarketing.html
Alessandro Borgese degli Idraulici della privacy mi ha segnalato che "manca ancora il decreto attuativo e pertanto le novità introdotte vedranno la luce tra un po'". Lo dimostra inviandomi questo articolo di Repubblica del 2 febbraio:
- http://www.repubblica.it/economia/2018/02/02/news/difese_contro_il_telemarketing_la_rivoluzione_puo_attendere-187679069/.
Riassumo dicendo che "ad ora sono in vigore solo alcune delle novità: l'obbligo del telemarketer a chiamarci con un numero in chiaro e la corresponsabilità dell'azienda committente della campagna telefonica illecita (finora invece era sanzionabile solo l'agenzia esecutrice di quest'ultima)". E che "il punto centrale è il nuovo registro delle opposizioni, una delle novità che devono aspettare il decreto attuativo per entrare in vigore. Il nuovo registro include anche i numeri riservati e quelli cellulare".
Libro bianco della cyber security in Italia (precisazione sul documento)
Recentemente avevo segnalato la nuova edizione del Libro Bianco: "Il Futuro della Cybersecurity in Italia: Ambiti Progettuali Strategici". Avevo detto che i link disponibili sul sito ufficiale (https://www.consorzio-cini.it/index.php/it/) non funzionavano e avevo fornito un link alternativo.
Giancarlo Caroti mi ha fatto notare che il link alternativo rimanda all'edizione precedente del 2015 (che fu presentato a febbraio 2016 in un evento in Sapienza a cui fece un intervento lo stesso Caroti). Giancarlo mi conferma che neanche lui riesce a rintracciare l'edizione del 2017.
Mi scuso per l'errore e, se avrò aggiornamenti, li fornirò.
Giancarlo Caroti mi ha fatto notare che il link alternativo rimanda all'edizione precedente del 2015 (che fu presentato a febbraio 2016 in un evento in Sapienza a cui fece un intervento lo stesso Caroti). Giancarlo mi conferma che neanche lui riesce a rintracciare l'edizione del 2017.
Mi scuso per l'errore e, se avrò aggiornamenti, li fornirò.
giovedì 15 febbraio 2018
Circolare Accredia per le certificazioni ISO/IEC 270XX
Come già detto più volte in questa sede, la ISO/IEC 27001 può essere "estesa" ad altre norme cosiddette sector-specific. Tra queste, le più note sono oggi la ISO/IEC 27108:2014 sulla privacy dei servizi cloud e la ISO/IEC 27017 sui servizi cloud in generale. Altre sono disponibili e altre lo saranno (inclusa la ISO/IEC 27552 sulla privacy in generale).
In poche parole: non è possibile certificarsi direttamente su queste norme sector-specific, ma è possibile farle figurare in un certificato ISO/IEC 27001, come sua estensione.
Accredia, l'ente di accreditamento italiano, aveva regolato qualche mese fa le certificazioni ISO/IEC 27018. Io mi ero lamentato perché era assurda questa limitazione ad una sola delle norme sector-specific:
- http://blog.cesaregallotti.it/2017/07/certificazioni-isoiec-27018.html.
Accredia ha quindi rimediato (probabilmente non a causa mia) con la Circolare Tecnica N° 02/2018:
- https://www.accredia.it/documento/circolare-tecnica-dc-n-02-2018-accreditamento-per-lo-schema-di-certificazione-iso-iec-270012013-con-integrazione-delle-linee-guida-iso-iec-270xx20yy/.
Rimangono alcune bizzarrie, come richiedere auditor competenti anche sulla ISO/IEC 20000 (chissà perché questa e non per esempio la ISO 22301 o altre) e di verificare fisicamente tutti i data centre utilizzati (senza alcuna deroga nel caso in cui questi siano già certificati). Speriamo che in una prossima versione della Circolare tecnica non ci siano queste bizzarie.
In poche parole: non è possibile certificarsi direttamente su queste norme sector-specific, ma è possibile farle figurare in un certificato ISO/IEC 27001, come sua estensione.
Accredia, l'ente di accreditamento italiano, aveva regolato qualche mese fa le certificazioni ISO/IEC 27018. Io mi ero lamentato perché era assurda questa limitazione ad una sola delle norme sector-specific:
- http://blog.cesaregallotti.it/2017/07/certificazioni-isoiec-27018.html.
Accredia ha quindi rimediato (probabilmente non a causa mia) con la Circolare Tecnica N° 02/2018:
- https://www.accredia.it/documento/circolare-tecnica-dc-n-02-2018-accreditamento-per-lo-schema-di-certificazione-iso-iec-270012013-con-integrazione-delle-linee-guida-iso-iec-270xx20yy/.
Rimangono alcune bizzarrie, come richiedere auditor competenti anche sulla ISO/IEC 20000 (chissà perché questa e non per esempio la ISO 22301 o altre) e di verificare fisicamente tutti i data centre utilizzati (senza alcuna deroga nel caso in cui questi siano già certificati). Speriamo che in una prossima versione della Circolare tecnica non ci siano queste bizzarie.
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