Attilio Rampazzo ci segnala la seguente notizia: La Corte di Appello di Trento ha assolto due architetti della Valsugana che utilizzavano nei loro uffici programmi informatici privi di licenza. Per i giudici non è reato perché si trattava di liberi professionisti e non di imprenditori.
La vicenda riguarda l'applicazione dell'articolo 171-bis della Legge 633 del 1941 che riguarda "scopi commerciali o imprenditoriali". Altro discorso deduco sia stato fatto in merito all'applicazione del 174-ter che non ha restrizioni.
Articoli simili che ho trovato in rete:
- Commento di Costabile: http://www.marcodimartino.it/documenti/pdf/Costabile_Software_senza_licenza_in_azienda.pdf
- http://www.reteingegneri.it/notizie/economia-e-fisco/sentenza-su-software-senza-licenza.html
- Sentenza della Cassazione 1: http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/15772
- Sentenza della Cassazione 2: http://www.penale.it/giuris/cass_015.htm
Due miei quasi ironici commenti:
1- come libero professionista, prendo nota
2- non si può più dire che i professionisti ("quelli della partita IVA") sono "imprenditori di se stessi"
A parte ciò, la materia pare decisamente complessa e forse troppo discussa perché ci si possano seguire dei comportamenti completamente corretti.http://www.ilgazzettino.it/articolo.php?id=134678&sez=NORDEST
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