Il 14 luglio il Garante Privacy ha emesso un provvedimento  che permette alla società DNP Photomask Europe S.p.A. di conservare alcune  immagini videoregistrate per 90 giorni, contrariamente al Provvedimento Generale  del 8 aprile 2010 che impone un limite di 24 ore, a meno di eccezioni che  possono portare fino al limite massimo di 7 giorni.
- http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1836335
Cos'è successo? In altre occasioni il Garante ha chiesto di limitare  il tempo di conservazione, qui addirittura permette di estenderlo fino a 13  volte il limite massimo ed eccezionale.
Un potenziale cliente (Infineon,  tedesco) della società DNP ha richiesto alla DNP di adottare delle misure di  sicurezza, tra cui la conservazione per 90 giorni delle immagini, in conformità  alle loro procedure, "conformi alla ISO/IEC 17799 e alla ISO/IEC  15408".
Per i pignoli: il Provvedimento dice che la Infineon "opera  rispettando i criteri dettati dal protocollo EAL5+ (ISO15408, ISO17799)", non  che sono certificati (anche se un prodotto della Infineon è effettivamente  certificato EAL5+)
Quindi, al punto 3 del Provvedimento, il Garante  (Relatore: Fortunato) elogia gli standard internazionali dicendo alcune cose  corrette e osservando che queste norme fissano "stringenti criteri" da prendere  per buoni. Il tutto si conclude con: "si ammette la conservazione delle immagini  per 90 giorni".
Ecco cosa c'è di sbagliato:
- il Provvedimento è del  14 luglio 2011; ormai da 6 (sei) anni, la ISO/IEC 17799 si chiama ISO/IEC 27002  (peccato veniale, ma allora sentiamoci autorizzati di citare la Legge 675 del  1996)
- le norme citate sono ISO/IEC non ISO (altro peccato veniale)
- la  ISO/IEC 27002 (o 17799) non c'entra nulla con il "protocollo EAL5+"
- nessuna  delle due norme citate fissa "stringenti criteri"; l'unico "stringente criterio"  è che (semplifico) le misure di sicurezza devono essere commisurate al rischio  analizzato dall'impresa; non si parla di "videosorveglianza", "90 giorni",  "TVCC" o altre cose del genere (ho trovato solo un "suitable intruder detection  systems")
- la ISO/IEC 27002 non fornisce "stringenti criteri" per sua natura  (è una linea guida, da adattare caso per caso)
Alla luce di tutto ciò,  provo a tradurre quello che è successo: la Infineon ha fatto le sue analisi del  rischio (secondo un metodo e con risultati non riportati dal Provvedimento) e ha  stabilito che il tempo giusto per conservare le immagini per lei e i suoi  fornitori è di 90 giorni, lo richiede alla DNP, la quale DNP lo richiede al  Garante, che dice "OK". Sintetizzo ancora: il Garante ha detto "se mi dite che  avete fatto un'analisi dei rischi (che non vorrò vedere) che vi dice di  conservare le immagini per 90 giorni, io approvo".
Non credo fosse quello  il suo intendimento. Purtroppo, avendo accettato di trattare un argomento senza  conoscerlo e senza averlo studiato, questo è il risultato.
Ma c'è un  ulteriore effetto negativo della storia: si dà alle norme ISO/IEC citate un  valore inesatto, esattamente come lo si dà alla ISO 9001. Come la ISO 9001 non  garantisce l'alta qualità dei prodotti o servizi offerti, così la 27002 e la  15408 non garantiscono l'alta sicurezza dei prodotti o servizi o dell'azienda in  assoluto. Non la faccio lunga, ma ricordo che Windows NT fu certificato EAL3, e  oggi molti sistemi operativi Windows sono certificati EAL 4+... questo  intuitivamente vi fa capire che non basta sapere "certificato", bisogna andare  un poco oltre.
E infatti, da tempo, insieme ad altri colleghi, cerco di  far capire che queste affermazioni sono false (il Garante invece ha dimostrato  di prenderle per buone, soprattutto l'ultima; sarà forse perché tutte quelle  sigle e quei numeri l'hanno confuso?):
- io sono certificato ISO -> sono  al sicuro
- il mio fornitore è ISO -> è sicuro anche secondo i miei  standard, anche se non glieli ho detti
- ricerco un fornitore ISO -> non  ho bisogno di dirgli i miei requisiti di sicurezza perché tanto lui è sicuro  -> non ho neanche bisogno di capire cosa c'è scritto sul certificato
-  compro un prodotto ISO o da un fornitore ISO -> il prodotto è sicuro
- il  mio cliente, fornitore o partner è ISO -> tutto ciò che dice è buono e  giusto
Mi limito a concludere dicendo che:
- il Garante ha  sbagliato
- se ha sbagliato qui, quante altre volte è stato superficiale nei  Provvedimenti?
- come è possibile che il Garante non conosca almeno  approssimativamente gli standard internazionali sulla sicurezza delle  informazioni?
- allora è vero che emette Provvedimenti con misure di  sicurezza da realizzare senza una base condivisa dagli specialisti della  materia!
- Il Provvedimento Generale sulla videosorveglianza del 8 aprile  2010: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1712680#3.4
- il sito ufficiale dei Common Criteria: http://www.commoncriteriaportal.org/
Mi fermo qui. Qualcuno mi dia i riferimenti di un avvocato in caso  riceva una querela. 
 
 
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