La Cassazione Penale ((Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 5 marzo 2012, n.8555), ha stabilito che, sussiste il reato previsto dall'articolo 635 bis Codice Penale (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) anche qualora i file cancellati possano essere oggetto di recupero.
La sentenza riguarda un caso in cui, comunque, alcuni dei file cancellati non sono stati recuperati lo stesso.
La notizia l'ho trovata sulla newsletter di Filodiritto:
- http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=3640
Per chi avesse la pazienza di leggere l'orrendo italiano della sentenza originale, ho trovato questo link:
- http://www.cnai.it/allegati/novita/85_sentenza%20cassazione%208555%205.03.2012.pdf
Nessun commento:
Posta un commento