Il Garante della Privacy, il 5 aprile, ha emesso un Provvedimento su "responsabilità dell'acquirente di liste di contatti":
- http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1891156
Il Provvedimento è molto lungo e di difficile lettura. Questo articolo riassuntivo è più semplice:http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=3739
Considerazione 1: nella lunga premessa si evince quanto vado a dire da tempo (e non sono un legale), ossia che non è sempre corretto nominare le altre aziende come "Responsabili esterni". In questo Provvedimento è chiaro come le diverse aziende coinvolte si siano nominate reciprocamente "Responsabili" seguendo l'interpretazione più diffusa, senza considerare gli impatti e gli obblighi reciproci derivanti.
Considerazione 2: la lamentela è stata sollevata da una persona iscritta al Registro delle Opposizioni, ma poi questo particolare viene dimenticato nel corso del Provvedimento.
Considerazione 3: credo che il discorso si faccia ora complesso per coloro che vogliono utilizzare elenchi non pubblici di nominativi per fare telemarketing, visto che "chi acquisisce la banca dati deve accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito all'invio di materiale pubblicitario". Come può farlo se le garanzie contrattuali, così come richiamate dal Provvedomento, non sono ritenute sufficienti?
Nessun commento:
Posta un commento