martedì 28 agosto 2012

Conservazione delle registrazioni


Finalmente, causa anche mia pigrizia, ho trovato i punti normativi per cui la documentazione contabile debba essere conservata per almeno 10 anni: si tratta dell'articolo 2220 del Codice Civile che recita:
<< Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.
- Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.
- Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.>>

Questo è quanto ho trovato su
http://www.studiocataldi.it/codicionline.asp.

Ho trovato questo riferimento in un dossier de Il Mondo (segnalatomi da Franco Ferrari del DNV), che riporta una comunicazione commerciale dell'azienda Faber System dal titolo "meglio conservare le e-mail". Io penso che l'articolo in questione (anche richiamato dall'articolo 22 della Legge 600 del 1973) faccia riferimento alle sole scritture contabili e non bisognerebbe esagerare. Penso anche che i documenti aziendali non dovrebbero essere conservati nelle caselle di posta, ma in altri archivi.

POST SCRIPTUM

Aggiorno questo articolo su una segnalazione che mi è arrivata che riporto di seguito.

Il Codice Civile riporta anche i seguenti articoli:
- art. 2946 "prescrizione ordinaria": salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni;
- art. 2945 "Effetti e durata dell'interruzione": per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.

L'art 2945 è particolarmente insidioso; infatti sottointende che se si interrompe la conservazione (per esempio si estrae un documento per fornirlo ad un cliente) si riparte con il periodo di 10 anni.

Inoltre per le banche vale ciò che indica il Testo Unico Bancario (d. lgs n.385 del 1 settembre 1993) all'art. 119 "Comunicazioni periodiche alla clientela" che il cliente ha «diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.»

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