martedì 20 maggio 2014

Delle definizioni di rischio (approfondimento 2)

Dopo gli articoli degli ultimi mesi, Andrea Rui mi ha inviato una
considerazione personale che trovo molto interessante perché distingue tra
una valutazione del rischio "economica", che quindi si basa sulla formula
"rischio = minaccia x conseguenze", e una "umana" che deve basarsi su altre
formule.

Copio e incollo la mail di Andrea e lo ringrazio.

<<
Il D.Lgs. 81/2008 ha un approccio al rischio totalmente diverso da quello
delle altre norme. La centralità del rischio non è sull'azienda, ma sul
lavoratore.

Una gestione del rischio per i lavoratori dal punto di vista economico
dovrebbe includere svariati aspetti, tra cui: costo derivante dall'assenza,
eventuali sanzioni penali, eventuali sanzioni civili, perdita di know how,
danno di immagine, aumento dei costi assicurativi, eventuale perdita di
appalti o di partecipazione a gare, criticità derivanti dall'assenza del
lavoratore, eccetera.

Al contrario, il rischio per il D.Lgs. 81/2008 è uno solo: che il lavoratore
si faccia male.

In sintesi, mentre per la ISO/IEC 27001 il rischio che un lavoratore si
possa fare male può essere accettabile (ed in particolari contesti
potenzialmente anche conveniente) dal punto di vista del business, non lo è
dal punto di vista della Legge.

Infatti le aziende tendono a delocalizzare dove la nostra legge non si
applica, e dove il costo per i danni alle persone sono inferiori ai costi da
sostenere per impedire che si verifichino gli incidenti e per minimizzarne
l'impatto.
>>

Nessun commento:

Posta un commento