Leggendo la mia notizia in merito alla pubblicazione della decisione di esecuzione 2016/650 del 25 aprile 2016 della Commissione europea relativa alle norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati a norma del Regolamento eIDAS, Andrea Caccia mi ha segnalato una precisazione importante: questa decisione di esecuzione 2016/650 si applica limitatamente ai dispositivi sotto il diretto controllo dell'utilizzatore degli stessi (smart card, token USB, micro SD, eccetera); non si applica dunque (ad esempio) ai dispositivi (HSM) di firma remota.
La mia notizia originale:
http://blog.cesaregallotti.it/2016/05/eidas-norme-di-sicurezza-per.html.
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