martedì 31 gennaio 2017

GDPR e nomina dei responsabili privacy

Il Regolamento europeo privacy (GDPR) riporta agli articoli 28 e 29 le modalità di nomina dei responsabili (processor) del trattamento. Queste risultano più precise di quelle previste dal Codice privacy. In particolare, richiede che la nomina avvenga attraverso contratto o da altro atto giuridico.

Tale atto deve riportare:
- oggetto delle attività affidate, includendo la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati;
- clausole di riservatezza;
- garanzia di aver stipulato con il personale con accesso ai dati un obbligo di riservatezza;
- divieto di uso di fornitori da parte del responsabile per il trattamento dei dati senza autorizzazione del titolare;
- impegno, in caso di uso autorizzato di fornitori del responsabile, di prevedere un contratto scritto con riportati i medesimi a cui è soggetto il responsabile;
- le regole da seguire nel trattamento dei dati per controllare i rischi di accesso non autorizzato, divulgazione, mancanza di integrità e indisponibilità dei dati, sia accidentali sia illegali;
- divieto, senza previa autorizzazione del titolare, di trasmettere o conservare i dati in Paesi extra-UE o di fornire accesso a tali dati a personale sito in Paesi Extra-UE;
- l'impegno a verificare periodicamente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento;
- l'impegno a dare seguito alle richieste avanzate dal titolare o dagli interessati per dare seguito all'esercizio dei diritti degli interessati al trattamento dei dati personali in modo da poter dare loro risposta entro 30 giorni dalla richiesta;
- l'impegno a comunicare al titolare eventuali violazioni ai dati personali trattati e fornire assistenza al titolare nel caso in cui si manifestino tali eventi;
- la cancellazione o restituzione dei dati al termine delle prestazioni;
- il diritto di audit da parte del titolare.

Si tratta di clausole molto impegnative e sembrano più applicabili a responsabili esterni che interni. Questo anche considerando quanto scritto da Gianfranco Butti in un articolo su Europrivacy:
- http://europrivacy.info/it/2016/07/19/the-internal-data-processor-and-the-gdpr/.

Se ci pensiamo attentamente non pare logico prevedere responsabili interni e strutturare un'azienda su solo 3 livelli gerarchici (titolare, responsabile e incaricato). È anche vero che il GDPR consente esplicitamente la nomina di responsabili da parte dei responsabili e questo permetterebbe la strutturazione in più livelli. Dall'altra parte, invece, si può immaginare che in un'azienda i ruoli e le responsabilità vengano distribuiti non in conformità agli articoli 28 e 29, ma secondo la "normale" gerarchia interna. Il GDPR, infatti, usa il termine "processor", difficilmente applicabile ad una persona e facilmente applicabile ad un'impresa.

Altri (libro "Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali" di Enrico Pelino, Luca Bolognini, Camilla Bistolfi) confermano questa lettura.

Se letto in questo modo, il GDPR ci imporrebbe un completo ripensamento su come vedere questi concetti.

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