giovedì 31 ottobre 2024

Garante privacy e conservazione email e metadati 04

Su questo argomento avevo scritto in precedenza. L'ultimo post è qui: https://blog.cesaregallotti.it/2024/06/garante-privacy-e-conservazione-email-e.html.

Speravo di leggere più articoli e interpretazioni in merito, invece niente (come spesso succede, trovo tante cose che commentano nell'immediato o nel futuro e troppo poche che ragionano anche con un pelo di ritardo; però ho già scritto sul fatto che chi si occupa di sicurezza non debba ricercare la novità e non voglio tediare oltre).

Segnalo l'approccio di un fornitore di email. Per evitare problemi, evito di dare il nome, ma si tratta di un soggetto piuttosto grande.

Questo fornitore dice che tratta i log delle email come titolare. Questo quindi toglie al cliente la titolarità di questi log e non l'obbliga più alla cancellazione.

Questo prevede quindi che il cliente non abbia accesso ai log, nemmeno su richiesta, soprattutto se oltre ai 21 giorni, visto che l'obiettivo del Provvedimento del Garante è evitare l'accesso del datore di lavoro ai dati dei lavoratori.

Le Condizioni contrattuali del fornitore devono riportare qualcosa come: “i dati di cui parla il Provvedimento sono log di comunicazione elettronica; essi non sono oggetto di fornitura di servizio, ma sono trattati dal fornitore in qualità di titolare del trattamento, per sue finalità non rientranti nella disciplina del diritto del lavoro (p.e. controllo prestazioni, sicurezza informatica)”.

Lo stesso fornitore di email dovrebbe quindi mettere a disposizione, per esempio sul sito web, un'informativa per gli utilizzatori dell’email dei clienti (segnalo che l'informativa pubblica del fornitore di cui parlo non mi sembra chiara su questo punto).

A sua volta, il datore di lavoro dovrebbe integrare l'informativa privacy al lavoratore indicando che l'uso dell'email implica il trattamento dei dati da parte di altro titolare. Potrebbe anche riportare il link dell'informativa del fornitore, se disponibile.

Rimarrebbe aperto il caso delle caselle email del personale del fornitore stesso. Per questo, al momento, non ho risposte.

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