domenica 15 giugno 2025

Garante privacy e conservazione email e metadati 05 - Provvedimento Regione Lombardia

Il Garante privacy ha pubblicato il Provvedimento del 29 aprile 2025 [10134221]: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10134221.

Esso riporta valutazioni (e sanzioni) relativamente ad alcuni trattamenti svolti da Regione Lombardia nell'ambito del lavoro agile. Fornisce importanti indicazioni e anche elementi di riflessione. Provo a sintetizzare quanto ho capito e i miei dubbi.

Il primo punto riguarda la necessità di accordo sindacale e DPIA per raccogliere i log di navigazione Internet, di uso dell'email e di tracciamento delle richieste di assistenza. In pratica è richiesto accordo sindacale e DPIA per poter usare questi strumenti, ossia sempre. Interessante osservare che la DPIA non era prevista così esplicitamente dall'elenco dell’11 ottobre 2018 [doc. web n. 9058979].

Il secondo punto riguarda i tempi di conservazione dei log dell'email pari a 21 giorni e dei log di navigazione Internet pari a 90 giorni. Il Garante l'aveva esplicitato a giugno 2024 e Regione Lombardia segnala che il Provvedimento riguarda trattamenti precedenti. Il Garante ha risposto che dovevano arrivarci da soli. Insomma: sapevatelo! 

Il terzo punto è figlio del precedente: il Garante in sostanza ha fatto lui l'analisi del rischio del trattamento dei log e la impone a tutti, alla faccia dell'accountability che evidentemente non permea il GDPR (ricordate la parola magica degli anni 2016-2018?). Viene solo accennato al fatto che il rischio è l'indiretto controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, mentre non è detto se tale rischio era stato considerato. In altre parole: il GDPR chiede di valutare i rischi e non impone i tempi di conservazione, ma dal Provvedimento non si capisce se tale rischio era stato valutato, vero elemento di mancato rispetto o meno del GDPR.

Su questo, Christian Bernieri ha diffuso un post su LinkedIn con un ulteriore commento di Marco Marazza: https://www.linkedin.com/posts/bernieri_garante-provvedimento-29-aprile-2025-activity-7338612228230725633-kR9R

Il quarto punto è anch'esso collegato ai precedenti. Mi pare che anche per il sistema di ticketing i ticket andrebbero anonimizzati dopo 90 giorni e questo sembra non tenere conto della tracciabilità delle attività a scopo operativo, di ricostruzione degli eventi in caso di problemi e di tracciamento a scopo audit. Io faccio audit e se chiedo chi ha fatto i test di una determinata messa in esercizio e quando, è necessario saperlo, anche per dimostrare la separazione dei compiti. Mi pare che il Provvedimento non rifletta sul bilanciamento delle esigenze e degli effettivi rischi per gli interessati.

Il quinto punto riguarda il fatto che Regione Lombardia si era dimenticata di dire a un fornitore subentrante che avrebbe avuto accesso al precedente sistema di ticketing con tanto di dati personali degli operatori che avevano trattato i ticket. Da ricordarsene la prossima volta.

Il sesto punto riguarda il fatto che richiede che i log dei tentativi di accesso a siti proibiti vanno anonimizzati. Da ricordarsene, sempre che il sistema di logging lo permetta.

Il settimo punto riguarda le verifiche graduali e progressive. C'erano già nella Delibera del 2017 su email e Internet. Come poi si possano fare con i dati anonimizzati è per me un mistero.

Infine (ottavo punto) dice che le persone vanno designate, mentre il GDPR dice che vanno autorizzate. Mi pare ci sia un certo disallineamento, anche concettuale (tra designazione e autorizzazione ci sono differenze).

Mi pare che con questa sentenza si evidenzino alcune esagerazioni di interpretazione. Però se qualcuno volesse discuterne, ne sarò ben lieto (anche perché penso che forse qualche cosa mi sia sfuggita).

2 commenti:

  1. Temo che non sia tu la persona alla quale sfugge qualcosa.
    É il garante che si sta facendo sfuggire di mano la situazione per sostenere una interpretazione ottusa e talebana, contraria allo spirito del GDPR

    RispondiElimina
  2. Credo che sentiremo parlare di questa decisione in una prossima sentenza del Tribunale di Milano..

    RispondiElimina