martedì 4 gennaio 2011

Rubare files non è reato

Su www.ictlex.net è pubblicata la notizia della sentenza della Corte di
Cassazione sui reati configurabili in materia di sottrazione di file sul
luogo di lavoro.

Riporto il testo di Andrea Monti, che riassume:
- il reato non sussiste: Sottrazione di soli file contententi informazioni
riservate – reato di furto ex art. 624 C.p. – carenza della qualità di cosa
mobile dei file informatici
- il reato sussite: Sottrazione di dati commerciali da parte del dipendente
e successivo utilizzo in azioni concorrenziali – configurabilità del reato
di rivelazione di segreto professionale ex art. 622 C.p.


Non sussiste il reato di furto, per carenza di tipicità, quando la condotta
riguarda l'appropriazione di file svincolati dal loro supporto.


La copia di file appartenenti al proprio datore di lavoro e il loro
riutilizzo successivo alle dimissioni da parte del dipendente in attività
concorrenziale integra il reato di cui all'art. 622 C.p.


Il testo integrale e' disponibile a questo indirizzohttp://www.ictlex.net/?p=1218

Pare quindi che si possano rubare file, purché successivamente non si
utilizzino. Il Diritto è certamente una materia strana...

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