lunedì 21 marzo 2011

Abolizione Decreto Pisanu sulle wi-fi libere (parte seconda)

A dicembre avevo segnalato l'abolizione del Decreto Pisanu che, per dirla in termini molto poplari, impediva l'apertura di wi-fi libere.
http://blog.cesaregallotti.it/2010/12/abolizione-decreto-pisanu-sulle-wi-fi.html

Sul sito di Pierluigi Perri è disponibile una presentazione  che mi permette di precisare alcuni dettagli.

Il Decreto Pisanu NON è stato abolito, ma è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011. Questo grazie al Decreto Legge 225 del 2010, convertito in Legge 10 del 2011 (per leggere il testo della norma, su www.normattiva.it bisogna cercare il DL 225 del 2010; per leggere la versione aggiornata del Decreto Pisanu, bisogna cercare il DL 144 del 2005 e poi l'articolo 7).

Il nuovo Decreto Legge 225, inoltre (e positivamente secondo molti), rimuove, per gli esercizi pubblici che mettono a disposizione le wi-fi, gli obblighi di monitoraggio delle operazioni degli utenti e di identificazione degli utenti.

E ancora: precedentemente la messa a disposizione di connettività in "un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie" doveva essere conseguente ad una licenza fornita dalla Questura. Ora, tale misura preventiva si applica solo agli esercizi per i quali la connettività è "l'attività principale".

Per leggere la presentazione di Pierluigi Perri:
http://pierluigiperri.com/2011/01/23/legge-pisanu-cerchiamo-di-fare-chiarezza/

2 commenti:

  1. buonasera non ho capito bene io ho un bar ed ho anche la licenza di internet point devo ancora continuare registrare gli utenti che si collegano o no?

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  2. Buongiorno,
    la risposta non è semplice e non la garantisco al 100%, visto che non sono un avvocato:
    - se la sua attività di Internet Point è "prevalente" rispetto a quella del bar, deve continuare a registrare (ritengo che il termine "prevalente" vuol dire "se lei fattura più con le attività di Internet Point che con quelle di bar"); probabilmente lei non rientra in questo caso;
    - se ha più di 3 computer a disposizione del pubblico, deve continuare a registrare;
    - in tutti gli altri casi, può smettere di registrare.

    Di seguito il link all'articolo in questione (l'articolo è breve, il link è un po' lungo):
    http://www.normattiva.it/dispatcher?task=testoArticolo&datagu=2005-07-27&paginadamostrare=1&subarticolo=1&redaz=005G0176&direttamentedettaglioatto=true&progressivoarticolo=0&service=213&elementiperpagina=50&numeroarticolo=7&versionearticolo=1&tmstp=1303368477017&direttamentedettaglioatto=null&datavalidita=null

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