NOTA del 2018: questo articolo era di inizio 2016 e contiene errori 
evidenti. Ha trovato risposte con la pubblicazione del GDPR.   
Seguito del post http://blog.cesaregallotti.it/2011/04/privacy-dei-titolari-e-dei-responsabili_04.html
Fabrizio Bottacin mi ha inviato alcuni riferimenti a sentenze del  Garante.
Io riassumo (e commento) come segue:
- il 2 giugno 1999 [doc.  web n. 39857] il Garante ha stabilito che un fornitore dell'INPS dovesse essere  nominato Responsabile esterno (commento di Cesare: non dice però che "ogni  fornitore deve essere nominato Responsabile esterno")
- il 29 luglio 1998  [doc. web n. 31023] il Garante stabilisce che una struttura esterna ad un  soggetto pubblico può essere nominata Responsabile o detenere la qualità di  Titolare (commento di Cesare: si osservi che vigeva la Legge 675/1996)
- il 8  giugno 1999 [doc. web n. 42260] il Garante ha stabilito che le società  fornitrici non possono essere nominate "incaricate esterne", ma "Responsabili"  (commento Cesare: faccio notare che nulla viene detto sulla possibilità o  impossibilità di autonoma titolarità)
Altre sentenze di interesse:
-  Garante 7 luglio 1998: doc. web n. 40377
- Garante 24 gennaio 2003: doc. web  n. 1067875
- Garante 23 marzo 1998: doc. web n. 40999
- Garante 10 giugno  2003: doc. web n. 1132569
Simone Tomirotti, avendomi segnalato il  "Provvedimento banche" (doc. web n. 1813953), segnala la frase: "la posizione di  Titolare del trattamento, pur astrattamente riconoscibile anche in capo  all'outsourcer, risulta, tuttavia, ascrivibile solo alla banca nei casi in cui  la stessa abbia il potere di:
1. assumere decisioni relative alle finalità  del trattamento;
2. impartire istruzioni e direttive vincolanti nei confronti  delle società di gestione dei sistemi informativi, sostanzialmente  corrispondenti alle istruzioni che il titolare del trattamento deve impartire al  responsabile;
3. svolgere funzioni di controllo rispetto all'operato delle  medesime e degli incaricati delle stesse."
Ho avuto modo di leggere una  noticina (quindi da non considerare come definitiva) di AbiLab che traduce così  "E' stata confermata la possibilità di qualificare l'outsourcer, sia esso  interno od esterno al gruppo bancario, quale autonomo titolare del trattamento  qualora i poteri riconosciuti dal Codice della Privacy al titolare del  trattamento risultino *in concreto* in capo all'outsourcer e non alla  banca."
Ringrazio Fabrizio e Simone per il contributo.
PS: le riflessioni continuano nella "Parte 4": 
http://blog.cesaregallotti.it/2011/07/privacy-dei-titolari-e-dei-responsabili.html  
 
 
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