martedì 24 gennaio 2012

Computer forensics e processo civile

Uno degli argomenti normalmente meno dibattuti in ambito di computer forensics è "la prova nel processo civile".

Provo qui a raccogliere gli elementi in merito:
- nell'ordinamento italiano, i mezzi di prova sono "tipici", ossia devono essere quelli stabiliti dalla Legge (prova documentale, prova testimoniale, presunzioni, confessione, giuramento)
- le prove possono essere legali (il giudice è vincolato a prenderne atto) o liberamente apprezzabili (la Legge non attribuisce loro alcuna predeterminata valenza probatoria)
- le prove possono essere piene (dimostrano con certezza la veridicità dei fatti cui si riferiscono), di verosomiglianza (ritenute sufficienti dalla Legge) oppure possono essere "argomenti di prova" (offrono alcuni elementi di valutazione)

Per quanto riguarda la prova informatica:
- le riproduzioni informatiche hanno la medesima valenza probatoria delle riproduzioni meccaniche disciplinate dall'articolo 2712 del Codice Civile: la prova è piena se colui contro il quale sono prodotte non le disconosce; in altre parole oppure, se contestate, argomenti di prova
- il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD, Dlgs 82 del 2005, più volte modificato), nella versione attuale, definisce il valore giuridico del documento informatico come "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"; ricordiamo comunque che il CAD stabilisce anche che tale mezzo di prova è liberamente valutabile in giudizio (a meno che non sia firmato digitalmente, ma solo elettronicamente)

Per l'acquisizione e presentazione delle prove, non vi sono regole esplicite (con l'eccezione della proprietà intellettuale, per cui la prova è acquisita da un Ufficiale Giudiziario con l'assistenza di un perito).

Ecco quindi che le prove informatiche da usare in ambito civile, anche per motivi prudenziali, andrebbero raccolte con le stesse procedure tecniche (acquisizione bit a bit, eccetera) e non tecniche  (tra cui: documentazione delle modalità di acquisizione e catena di custodia) del penale.

Ovviamente, poi, i casi reali possono essere piuttosto variegati. Segnalo quindi questa presentazione trovata sul web:
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http://www.slideshare.net/gbellazzi/la-gestione-legale-delle-prove-digitali

Ulteriori segnalazioni in materia sono gradite.

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