Dalla circolare dello Studio Tributario "Borioli & Colombo Associati", riporto che il comma 5 dell'articolo 22 della legge 183/2011(Legge di stabilità 2012) interviene sul tema del telelavoro con la finalità di favorirne l'utilizzo, oggi poco diffuso. Tale tipologia di lavoro subordinato non è rinvenibile in alcuna norma di legge ma, nel settore privato, è contenuta in vari accordi aziendali o di settore, fino a trovare il suo sbocco più generale nell'accordo interconfederale del 9 giugno 2004 che ha recepito l'accordo quadro europeo del 16 luglio 2002.
Ovviamente, non è questo il luogo dove discutere della Legge di Stabilità, ma degli impatti sulla sicurezza. E per questo è interessante leggere l'accordo in questione. Ecco alcuni punti che evidenzio (vale però la pena leggere tutto:
- Articolo 1 - Definizione: Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione del lavoro che si avvale delle tecnologie dell' informazione, in cui l'attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell'impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa
- Articolo 2: il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore le relative informazioni scritte
- Articolo 4 - Protezione dei dati: Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.
- Articolo 6 - Strumenti di lavoro: Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell'istallazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri; In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali competenti
Io ho trovato l'accordo su:https://www.cliclavoro.gov.it/informarmi/comefarepercit/Conciliarefamigliaelavoro/Documents/accordo_telelavoro2004.pdf
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