domenica 18 settembre 2016

Garante privacy e "strumenti per rendere la prestazione lavorativa"

Massimo Cottafavi di SNAM e Pierfrancesco Maistrello di Vecomp mi hanno segnalato (quasi in contemporanea) questa sentenza del Garante privacy. La situazione è simile a tante altre: i dipendenti di un'azienda (un'università, in questo caso) si lamentano dei monitoraggi relativi alla navigazione Internet:
- http://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5408460.

Però qui il Garante parla degli "strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa", di cui si parla nel nuovo (del 2015) articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 1970) e di cui ho parlato in precedenza. Il punto chiave del Provvedimento del Garante è il 4.3.

Se ho capito giusto, il Garante dice che gli strumenti di monitoraggio e tracciamento dell'uso dei servizi Internet non sono da considerare "strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa" e pertanto non possono essere utilizzati senza accordi sindacali o autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro.

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