Segnalo due provvedimenti del Garante tra loro correlati. Uno verso
l'Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli:
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https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9461168.
L'altro verso il fornitore della stessa AO:
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https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9461321.
Per un riassunto, si può vedere l'articolo nella newsletter del Garante del
30 settembre 2020:
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https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9461344.
Questa sentenze mi interessano perché sono sanzionati:
1- l'uso di informativa "troppo breve";
2- l'uso scorretto della base giuridica del consenso (in questo caso, direi,
il consenso è stato usato per il principio "non si sa mai", ma questo non è
lecito);
3- l'attribuzione al fornitore di ruolo di titolare, mentre invece è
responsabile (purtroppo molti fornitori di servizi si impongono come
titolari dei trattamenti, nonostante siano da considerare come responsabili);
4- l'assenza nella documentazione contrattuale delle clausole richieste
dall'art. 28 del GDPR (pratica molto diffusa quando la "nomina a
responsabile" è vista come cosa a parte rispetto al contratto, a mio parere
anche per colpa dei consulenti privacy che troppo spesso cercano di
affermarsi come "speciali" e scollegati dal resto delle attività
dell'organizzazione);
5- la conseguente assenza di istruzioni dal titolare al responsabile per
assicurare la sicurezza dei dati.
Notare infine che al titolare è stato ordinato di pagare una multa di 80
mila euro, mentre al responsabile, anche perché ha agito in modo non
previsto dal GDPR, una multa di 60mila euro. Questo dovrebbe ricordare che
imporsi come titolare non è sempre la scelta più opportuna.
Sicurezza delle informazioni, IT service management e qualità da Cesare Gallotti
venerdì 2 ottobre 2020
Provvedimento del Garante verso l'Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli
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