Avevo scritto sul Provvedimento verso l'AO Cardarelli:
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http://blog.cesaregallotti.it/2020/10/provvedimento-del-garante-verso.html.
Con Pierfrancesco Maistrello abbiamo ragionato ulteriormente su alcuni
particolari.
Il primo riguarda la multa comminata al fornitore (ossia "responsabile", che
però aveva insistito, scorrettamente, per essere identificato come titolare)
di 60 mila Euro. Questa multa è più del triplo della cifra (17.135 Euro
netti) con cui si era aggiudicato la gara, come ha trovato Pierfrancesco
Maistrello sul portale della trasparenza dell'AO.
Quindi, sempre Pierfrancesco Maistrello, suggerisce la frase a effetto: "Se
pensate di aver fatto un affare, ricordatevi che non considerare i rischi
privacy vi può costare anche 3 volte quello che avete fatturato".
Inoltre conveniamo sul fatto che il ruolo di responsabile è generalmente più
conveniente di un'autoinflitta titolarità.
In caso di mancata nomina (ossia di clausole contrattuali tra titolare e
responsabile come da Art. 28 del GDPR), che fare? Dopo aver valutato se sia
opportuno effettuare lo stesso il trattamento, è comunque opportuno
ragionare operativamente "come se" si stesse operando da titolare, quindi
ovviando alle mancanze del committente, soprattutto in tema di misure di
sicurezza, oltre a segnalare l'anomalia al titolare vero e proprio.
Da parte mia noto che il rischio è solo citato, mentre la valutazione
dell'adeguatezza delle misure segue più il principio per cui una violazione
dimostra che le misure non sono adeguate. Non sembra che il Garante abbia
chiesto una valutazione del rischio né che le aziende coinvolte l'abbiano
presentata.
Pierfrancesco pensa che "la valutazione del rischio è un adempimento raro e
la fanno solo i più virtuosi". Però, se non viene mai citata dai
provvedimenti sanzionatori, almeno per segnalarne la mancanza, l'approccio
basato sulla valutazione del rischio sarà ritenuto inutile. Nel
Provvedimento verso Unicredit del dicembre 2018
(https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9076378)
e in altri se ne fa un accenno, ma molto difficile da cogliere.
Ho guardato i recenti casi di violazione sul sito dell'EDPB e risulta solo
un caso in cui l'autorità norvegese rileva che la valutazione del rischio
non era stata ancora completata. Negli altri casi che ho guardato (due
finlandesi e una danese), non è citata. Per contro, nel celebre caso della
multa a British Airways
(https://ico.org.uk/action-weve-taken/enforcement/british-airways/), mi
sembra sia citata la valutazione del rischio (punto 6.22, parzialmente
censurato) e quindi è chiaro che in questo caso l'approccio è considerato.
Purtroppo, infine, non sembra che vengano pubblicati i provvedimenti
relativi ai data breach e senza sanzioni. Sarebbero interessanti da
consultare per conoscere i casi positivi e poterli prendere come esempio.
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