Io ho preso questi appunti: L’applicabilità della NIS 2 dipende in larga parte dalla dimensione dell’impresa. La clausola di salvaguardia consente alle imprese di richiedere una deroga al calcolo delle dimensioni aziendali (dipendenti, fatturato e bilancio) tenendo conto del grado di indipendenza dai sistemi informativi e di rete delle imprese collegate. Questo per le organizzazioni che, pur facendo parte di un gruppo, operano in modo indipendente. L’esempio tipico è quello di un’azienda che appartiene a un gruppo, ma non utilizza i sistemi informatici del gruppo (https://www.studiolegaledelliponti.eu/guida-pratica-alla-registrazione-dei-soggetti-nis2-sul-portale-acn/).
Hanno approvato il DPCM 221 del 2024 per specificare meglio le condizioni: https://www.normattiva.it/eli/id/2025/02/10/25G00017/ORIGINAL.
La notizia l'ha data Filippo Bianchini agli Idraulici della privacy. Ma non era lui in ritardo, è il DPCM che è stato pubblicato in GU solo il 10 febbraio 2025.
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