venerdì 25 novembre 2011

Privacy: Limiti (ma non troppi) al telemarketing

Max Cottafavi di Reply mi ha fatto tornare sul comma 4 dell'articolo 130 del Codice Privacy. Il testo recita: "se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, puo' non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni".
Insomma, mi ha fatto notare (l'avevo rimosso dalla mia memoria) come in questo caso viga l'opt-out.
Per il telefono e la posta cartacea, vige quanto previsto dal comma 3-bis (quello sul Diritto di Opposizione che, tra l'altro, alcuni mi hanno segnalato non funzionare correttamente per le numerazioni non comprese nel solo elenco di Telecom Italia... ahinoi).

Il Garante, quasi contemporaneamente, ha segnalato nella sua newsletter un recente Provvedimento di divieto proprio perché una società si è "allargata" il significato del comma (già di per sé discutibile).

Il riassunto del Provvedimento:
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1852586#1
Il Provvedimento completo: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1851415

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