La notizia è vecchia e nota ed ero convinto di averla già pubblicata. Non trovandola tra i miei articoli, la scrivo.
Sui siti web (spazi elettronici destinati alla comunicazione collegati ad una rete telematica ad accesso pubblico) delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a.), devono essere riportati:
- sede legale;
- ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
- il numero d'iscrizione (ossia il codice fiscale, che potrebbe coincidere con la Partita IVA; sono diversi, per esempio, nel caso in cui una società abbia trasferito il proprio domicilio da una provincia ad un'altra);
- capitale della società (somma effettivamente versata);
- se il socio è unico.
Questo in virtù dell'articolo 2250 del Codice Civile, così come modificato dall'articolo 42 della Legge 88 del 2009.
NB: questo post è stato ripubblicato per errata corrige; ringrazio Roberto Bonalumi per la segnalazione e la mia commercialista Sara Gardella per la consulenza sul numero di iscrizione al registro delle imprese.
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