La sentenza n. 6501 del 14 marzo 2013 della sezione Lavoro della Cassazione
è interessante per due motivi: il primo riguarda il non dovere di omertà del
lavoratore, il secondo la legittimità di accuse anonime.
Se poi ho capito correttamente il caso, un lavoratore ha denunciato la
propria azienda all'Autorità e poi questo fatto è stato segnalato
all'azienda stessa da una lettera anonima. Il lavoratore è stato quindi
licenziato, ma poi ha fatto ricorso alla Cassazione basandosi su due punti:
il non dovere di omertà (per cui la Cassazione si è pronunciata a favore del
lavoratore) e sull'inutilizzabilità di denunce anonime (su cui la Cassazione
si è pronunciata a sfavore del lavoratore... al quale però bastava vincere
su uno solo dei punti).
Sul primo punto, la Cassazione si è pronunciata come segue: "Non costituisce
giusta causa o giustificato motivo di licenziamento di un dipendente l'aver
reso noto all'Autorità Giudiziaria fatti di potenziale rilevanza penale
accaduti presso l'azienda in cui lavora né l'averlo fatto senza averne
previamente informato i superiori gerarchici, sempre che non risulti il
carattere calunnioso della denuncia o dell'esposto". "Non costituisce giusta
causa o giustificato motivo di licenziamento l'aver il dipendente allegato
alla denuncia o all'esposto documenti aziendali". In altre parole: non
esiste un dovere di omertà del lavoratore.
Sul secondo punto la Cassazione ha scritto "nessuna norma di legge vieta che
l'esercizio del potere disciplinare possa essere sollecitato (non anche
provato, ovviamente) a seguito di scritti anonimi".
La notizia da Filodiritto:
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http://www.filodiritto.com/cassazione-lavoro-no-al-licenziamento-del-dipende
nte-perche-rivela-allautorita-fatti-dellazienda-di-rilevanza-penale-non-esis
te-un-dovere-di-omerta/#.UX5gx8pWX3U.
La sentenza sul sito della Cassazione:
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http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniSemplici
/SchedaNews.asp?ID=3219.
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