mercoledì 19 luglio 2017

Opinione del WP Art. 29 sulla privacy dei lavoratori

Ho notato la notizia in molti posti, ma non l'avevo ben considerata. Fino a quando ho letto questo articolo di Interlex:
- http://www.interlex.it/privacyesicurezza/ricchiuto43.html.

Ricordo che le opinioni del WP Art. 29 sono importanti, in quanto (mi scuso per l'imprecisione) espressione dei Garanti europei.

Inoltre avevo intravisto il punto "caldo" di questa opinione: è ritenuto non corretta la consultazione dei profili dei candidati sui social network da parte del potenziale datore di lavoro. Confesso che la cosa mi lascia perplesso: a mio parere, se una persona mette in pubblico i fatti suoi, legittima, di fatto, chiunque altro a giudicarlo. Comunque, sempre a mio parere, i potenziali datori di lavoro verificheranno sempre il profilo social di un candidato, ma non lo pubblicizzeranno.

Altri aspetti legati ai social network, che mi paiono invece molto pertinenti, sono: i capi non dovrebbero chiedere ai collaboratori la connessione (o la "amicizia"), i capi non dovrebbero obbligare i lavoratori a usare solo profili aziendali.

Inoltre, come già segnalato dall'articolo di Interlex, questa opinione non riguarda solo i dipendenti. E mi sembra corretto siano protetti tutti i lavoratori, a prescindere dal tipo di collaborazione subordinata che hanno.

Infine ho chiesto lumi a Pierfrancesco Maistrello, perché ricordavo un'altra recente "opinione" in merito alla privacy e ai lavoratori. E infatti mi ha confermato che nel 2015 era stata pubblicata dal "Comitato dei ministri" una raccomandazione:
- http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4224268.

Inoltre Pierfrancesco mi fa notare che questa del WP Art. 29 è una "opinion" e non una "linea guida". Forse perché (opinione anche questa!) vuole aiutare i processi di adeguamento legislativo al GDPR dei singoli Stati.

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