martedì 1 maggio 2018

Linee guida WP art. 29 su consenso e trasparenza

Confesso che leggo raramente le linee guida del WP Art. 29. Infatti solitamente ripetono cose già dette più volte. Lascio ad altri più pazienti (e spesso più competenti) di me il compito di leggerle e identificare eventuali punti originali.

In questo caso Pierfrancesco Maistrello mi è venuto in aiuto con due linee guida.

La prima è sul consenso. La linea guida si trova qui:
- http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=623051.

Ecco quello che mi scrive Pierfrancesco: "il capitolo 8 riporta una cosa ovvia, anche se ho visto molti casi in cui ovvia non è. Si dice che il consenso raccolto in ambito Direttiva 95/46 (ossia prima del GDPR) può essere valido, previa verifica delle caratteristiche della sua acquisizione. Io direi che se un titolare italiano ha disposto testi informativi conformi con la vigente legge dell'epoca, dovrebbe aver indicato le finalità in informativa e, conseguentemente, agganciato un consenso liberamente selezionabile (e firmabile in caso di trattamento di dati sensibili). Chi invece ha fatto il furbo dovrà correre ai ripari. Molto spesso i contatti del marketing sono stati raccolti nei modi più vari e oggi non è più possibile sapere se erano anche corretti".

Io aggiungo che molti uffici marketing mi chiedono perché non giudicare validi i contatti che hanno ricevuto email promozionali gli scorsi anni e non hanno mai seguito la (semplice) procedure di cancellazione. Non saprei rispondere in modo più intelligente di "se non avete prova del consenso prestato con un'azione "positiva", quel contatto dovreste cancellarlo".

La seconda pubblicazione è sulla trasparenza. Si trova a questo link:
- http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227.

Pierfrancesco mi segnala: "anche qui niente di nuovissimo, mi pare, almeno per chi si è letto il GDPR. In realtà sarebbe importante leggere tutto il documentone, che parte descrivendo l'importanza del primo tassello (cosa che io dico sempre): l'informativa deve essere comprensibile a chi la legge in relazione ai dati che riguardano proprio lui….ma so che è inutile parlarne a te, che la pensi esattamente così da sempre, mi pare…".

Ha ragione a dire che la penso così da sempre. Dubito però di essere stato capace di scrivere un'informativa facilmente comprensibile al cosiddetto "uomo della strada". Ma potrò imparare.

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