E' entrato in vigore il D.Lgs. 104 del 2022 detto "Decreto Trasparenza".
Esso chiede ai datori di lavoro di comunicare a ciascun lavoratore in modo
chiaro e trasparente (appunto!) informazioni relative al rapporto o al
contratto di lavoro e propone alcuni punti importanti relativi alla
sicurezza delle informazioni, la privacy e la qualità.
Il Decreto richiede di informare i lavoratori in merito all'utilizzo di
sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Monica Perego degli
Idraulici della privacy ha pubblicato un bell'articolo con un elenco di
questi sistemi (ma non solo):
-
https://www.federprivacy.org/informazione/primo-piano/decreto-trasparenza-impatti-sulla-privacy-dei-lavoratori-e-ricadute-operative-per-imprese-e-dpo.
Ferruccio Mitiello, Idraulico della privacy, ha segnalato il fatto che
bisogna anche prevedere "istruzioni per il lavoratore in merito alla
sicurezza dei dati e l'aggiornamento del registro dei trattamenti" riguardanti le attività di cui sopra (sorveglianza e monitoraggio).
Il Decreto specifica in modo più dettagliato quanto peraltro già previsto
dal GDPR: "al fine di verificare che gli strumenti utilizzati per lo
svolgimento della prestazione lavorativa siano conformi alle disposizioni
previste dal GDPR, il datore di lavoro o il committente effettuano
un'analisi dei rischi e una valutazione d'impatto degli stessi trattamenti,
procedendo a consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati
personali ove sussistano i presupposti di cui all'articolo 36 del
Regolamento medesimo". Non mi è chiaro se la valutazione d'impatto è sempre
richiesta o solo "ove sussistano i presupposti di cui all'articolo 36 del
Regolamento medesimo".
Il Decreto apporta alcune modifiche al Codice privacy (D. Lgs. 196 del 2003)
per specificare l'ammontare di alcune sanzioni specifiche.
Per quanto riguarda la qualità (e anche la sicurezza delle informazioni)
penso sia interessante l'articolo 11, che obbliga i datori di lavori a
"erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui
sono impiegati, tale formazione, da garantire gratuitamente a tutti i
lavoratori, va considerata come orario di lavoro e, ove possibile, deve
svolgersi durante lo stesso".
Il Decreto su Normattiva:
- http://www.normattiva.it/eli/id/2022/07/29/22G00113/ORIGINAL.
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