La L. 213/2023 (articolo 1, comma 101), impone alle imprese di stipulare contratti assicurativi per eventi sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni: https://www.normattiva.it/eli/id/2023/12/30/23G00223/CONSOLIDATED/20250403.
I beni da assicurare sono quelli indicati nell'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (ossia Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni). Sono gentile e riporto che si tratta di 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali.
Immagino che negli impianti o nelle attrezzature industriali si possano rintracciare i sistemi informatici. Quindi questa è una novità che riguarda molto la sicurezza delle informazioni e le misure di sicurezza.
La notizia l'ho avuta perché, con il DL 39/2025, c'è stata una proroga (figuriamoci!): per le imprese di medie dimensioni, il termine è rinviato al 1° ottobre 2025, per le piccole e microimprese, la stipula deve effettuarsi entro il 31 dicembre 2025, per le grandi imprese, la scadenza è rimasta quella del 31 marzo.