Quest'estate era divampato il dibattito dal titolo "il consulente del lavoro è titolare o responsabile dei trattamenti svolti per i propri clienti?". Ne avevo scritto:
- http://blog.cesaregallotti.it/2018/07/circolare-dei-consulenti-del-lavoro.html.
Il Garante si è finalmente espresso su questo punto, dicendo (in accordo con tutti gli "esperti privacy" che io ritengo veramente tali e non con tanti altri cialtroni) che il consulente del lavoro ha il ruolo di responsabile quando tratta i dati per conto dei propri clienti:
- https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9080970.
Da notare che la risposta del Garante fornisce altri esempi di responsabili: il soggetto che fornisce servizi di localizzazione geografica, i servizi di posta elettronica, i servizi di televigilanza.
Aggiunge anche "la società capogruppo delegata da società controllate e collegate a svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori", ma su questo ho i miei dubbi, visto che la capogruppo è solitamente non delegata "volontariamente" dalle controllate.
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