martedì 18 agosto 2026

AI slop

In questo agosto ho scoperto che i contenuti generati dai sistemi di IA senza un buon controllo da parte di un autore umano si chiama "AI slop", ossia "sbobba IA".

 

Segnalo questo articolo (grazie a Roberto Obialero della Clusit Community for Security) dal titolo "Persino LinkedIn ne ha abbastanza dei post fatti con l’AI": https://www.ilpost.it/2026/08/11/linkedin-ai-intelligenza-artificiale-tasto/. Già vedo i prossimi possibili insulti che potremo farci!

 

Il fenomeno è talmente biasimato, che lo stesso Claude ha deciso di marcare i testi che genera. Per chi volesse capire come funziona questa marcatura, ecco l'articolo (grazie a Roberto Piazzolla della Clusit Community for Security) "Claude Marchia i Testi con un Watermark Invisibile: Come Funziona": https://pasqualepillitteri.it/news/10550/claude-watermark-invisibile-testo-c2pa.

 

La discussione è divampata perché Hack Green, un noto divulgatore, ha ammesso di aver usato estensivamente i sistemi di IA per sviluppare i suoi contenuti. Maggiori dettagli sull'articolo (grazie ancora a Roberto Piazzolla) "YouTuber Hank Green says his AI usage is ‘not healthy’": https://techcrunch.com/2026/08/01/youtuber-hank-green-says-his-ai-usage-is-not-healthy/.

domenica 16 agosto 2026

Guida alla software bill of material (SBOM)

Uno dei punti del CRA riguarda la "distinta base del software" o, in inglese, "software bill of material" o, per gli amici, SBOM.

 

Il 29 luglio il CISA con la collaborazione di altri partner internazionali, tra cui ACN, ha pubblicato i "2026 Minimum Elements for a Software Bill of Materials": https://www.cisa.gov/resources-tools/resources/2026-minimum-elements-software-bill-materials-sbom.

 

E' evidente che questa guida è importante per soddisfare il CRA.

 

Questa notizia l'ho ricavata dalla newsletter Cyber, Privacy & AI Governance su LinkedIn.

 

Nuova ISO/IEC 27017 per i servizi cloud

E' stata pubblicata la nuova ISO/IEC 27017:2026 dal titolo "Information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services": https://www.iso.org/standard/27017.

 

Ricordo che questo standard è importante perché richiesto da ACN per partecipare al marketplace.

 

Ricordo che questo standard fornisce linee guida aggiuntive e specifiche per gli ambienti cloud all'implementazione dei controlli della ISO/IEC 27002. Oltre a ciò, dove necessario, sono proposti controlli aggiuntivi rispetto a quelli della ISO/IEC 27002.

 

Ormai, i controlli aggiuntivi sono solo 4 perché le tante caratteristiche dei sistemi cloud sono già state recepite dalla ISO/IEC 27002.

Guida della Commissione Europea sull'implementazione del CRA

La Commissione Europea ha pubblicato la guida per l'implementazione del CRA: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-new-guidance-support-timely-cyber-resilience-act-implementation.

 

Rispetto alla bozza, aggiunge molte precisazioni ed esempi.

 

Penso sia una guida essenziale per chi deve comprendere a cosa si applica il CRA, che è forse la parte più complessa. Sono anche riportate ulteriori considerazioni, per esempio in merito alla valutazione del rischio.

sabato 15 agosto 2026

Digital Omnibus e modifiche al regolamento UE sull'Intelligenza artificiale

Dopo tanto parlare, è stato finalmente approvato il cosiddetto Digital Omnibus on AI, ossia il Regolamento (UE) 2026/1744 che semplifica alcune parti del Regolamento sull'IA: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1744.

 

Il testo consolidato del Regolamento 2024/1689 sull'IA è qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02024R1689-20260727.

 

Ne ho fatto un'analisi, ma senza affidarmi a sistemi di IA e non mi sembra che le semplificazioni siano così significative. Cerco però di elencare nel seguito le novità suddivise per titolo.

 

Ringrazio Franco Vincenzo Ferrari per avermi segnalato la pubblicazione del Digital Omnibus e Massimiliano Giovannini che mi ha segnalato un ottimo articolo, anche se molto sintetico, del Sole 24 Ore e a cura di Giusella Finocchiaro, che riassume le modifiche e fa notare che le modifiche non apportano semplificazioni significative.

 

Sicuramente ho scritto cose sbagliate o inesatte. Vi prego di aiutarmi a correggerle.

 

** Spostamento scadenze **

L'articolo 111 sposta le scadenze i sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche dal 2 agosto 2026 al 2 agosto 2030; chiarisce anche i termini di adeguamento ai principi di trasparenza per i sistemi generativi.

 

L'articolo 113 sposta le scadenze relative ai sistemi ad alto rischio, prima al 2 agosto 2027, di 4 o 12 mesi. Sposta al 2 agosto 2028 la scadenza per i componenti di sicurezza e per i prodotti (semplificando) la cui sicurezza è già regolata da direttive o regolamenti UE (p.e. giocattoli, auto e avio, apparecchiature radio, dispostivi medici) e al 2 dicembre 2027 per tutti gli altri. Immagino che per i primi, forse più critici, la scadenza è spostata successivamente perché devono essere allineate le norme armonizzate.

 

Introduce, prima curiosamente mancanti, le scadenze per i sistemi usati in ambiente automotive o avio. Questa è una delle scadenze più significative per le organizzazioni.

 

** Norme armonizzate e organismi notificati **

Introduce in molte parti (articoli 29, 30, 40, 43, 60, 60 bis) i riferimenti alle norme armonizzate, come avviene anche per le macchine, i sistemi a bassa tensione e simili. In sostanza, se esistono norme tecniche (tipicamente EN o ETSI) e il prodotto le rispetta, il fabbricante può non applicare alcune misure di analisi.

 

Le norme armonizzate erano già citate in precedenza, ma, se capisco correttamente, adesso sono corretti o precisati i meccanismi per il loro utilizzo.

 

Entro il 2 agosto 2027, la Commissione europea indicherà a quali sistemi di IA si potranno applicare queste semplificazioni.

 

Sono state apportate diverse modifiche (articoli 28, 29, 30 e Allegato XIV) relativamente alle modalità di accreditamento degli organismi notificati, ossia gli organismi che possono certificare i prodotti.

 

Mi sembrano novità molto significative. Bisognerà però vedere come sarà applicato tutto il meccanismo. Al momento non mi è chiarissimo.

 

** Sistemi di IA di nudificazione e per creare materiale pornografico o pedopornografico **

Sono aggiunti, come sistemi vietati elencati nell'articolo 5, quei sistemi che manipolano immagini di persone per renderle nude o in atti sessuali o per produrre materiale pedopornografico.

 

E' evidente che se ne erano dimenticati e hanno colto l'occasione per aggiungerli.

 

Ci sono delle eccezioni legate al consenso o a "giustificazione ai sensi del diritto nazionale" e mi chiedo come un sistema possa verificarle e, nel secondo caso, quali possano essere queste giustificazioni. Ci sono poi ulteriori chiarimenti nei paragrafi 1 bis e 1 ter; faccio fatica a interpretarli e spero di non dovermi mai trovare nella necessità di doverlo fare; le scadenze per questi sistemi sono state aggiunte all'articolo 113.

 

La Commissione dovrà aggiornare gli orientamenti relativi ai sistemi vietati e forse lì troverò risposte ai miei dubbi.

 

** PMI e piccole imprese a media capitalizzazione **

Nell'articolo 3 sono introdotte (oltre al richiamo in articolo 1) le definizioni di PMI e di piccole imprese a media capitalizzazione; questa è evidentemente una correzione.

 

Le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione sono richiamate all'articolo 11 paragrafo 1 (per alcune modeste semplificazioni sulla documentazione tecnica), all'articolo 17 e 63 (sul sistema di gestione per la qualità, con frasi generiche e un rimando a futuri implementation act), all'articolo 70 (con la generica possibilità di fornire orientamenti), agli articoli 95 e 96 (nell'elaborazione dei codici di condotta e degli orientamenti); all'articolo 99 (sulle sanzioni).

 

Tanto si è parlato di questo punto, ma non mi sembra che le novità siano sbalorditive.

 

** Alfabetizzazione in materia di IA **

L'articolo 4 con la richiesta di alfabetizzazione in materia di IA è stato reso più blando: adesso bisogna “sostenere lo sviluppo” e non “garantire un livello sufficiente” di alfabetizzazione in materia di IA; inoltre è stato aggiunto un periodo per chiarire che non è richiesto un livello specifico di alfabetizzazione.

 

Sono aggiunti 2 paragrafi perché siano messi a disposizione esempi pratici di alfabetizzazione e sia promossa l'alfabetizzazione.

 

** Protezione dei dati personali  e FRIA **

Aggiunto l'articolo 4 bis sul trattamento di categorie particolari di dati personali. Va però detto che è lo stesso testo che c'era nell'articolo 10 paragrafo 5, ora ovviamente soppresso.

 

La differenza è un nuovo paragrafo, che permette anche agli utilizzatori (deployer) di usare dati personali appartenenti a categorie particolari per identificare e correggere bias del sistema di IA

 

Cambiato anche l'articolo 10 paragrafo 1 perché prima rimandava al paragrafo 5 e adesso deve rimandare all'articolo 4 bis.

 

All'articolo 27 sulla FRIA è stato modificato il paragrafo 4 per ricordare che FRIA e DPIA potrebbero essere integrate in vari modi. E' stato modificato anche i paragrafo 5, ma solo per mantenere coerenza con la modifica del paragrafo 4.

 

Viene da pensare che quest'ultima modifica nasce dalla paura degli auditor eccessivamente formali. Sui danni che questi provocano, ci sarebbero da scrivere libri (ma attenzione che i formalismi sono comunque importanti).

 

** Orientamenti della Commissione **

Sono previsti (articolo 96) nuovi orientamenti, da pubblicare entro il 1 agosto 2027, sulle norme armonizzate, sul sistema di gestione dei rischi e sul sistema di gestione per la qualità.

 

** Cooperazione in caso di modifiche a un sistema di IA **

All'articolo 25 è stato aggiunto un comma per chiarire come uno sviluppatore debba cooperare con ulteriori sviluppatori che modificano il sistema di IA.

 

E'  stato anche corretto un refuso al paragrafo 4 (si erano dimenticati di citare anche i "modelli di IA").

 

** Relazioni con il CRA **

All'articolo 42 è stato aggiunto un riferimento al CRA perché anche l'articolo 15 dell'AI Act richiama la cibersicurezza del sistema o modello di IA che sarebbe soddisfatto che il prodotto soddisfa il CRA.

 

** Vigilanza e AI Office **

Sono chiariti i poteri di vigilanza all'AI Office (articoli da 75 a 75 quinques), fornendogli risorse (articolo 64) e togliendogli il compito di promuovere buone pratiche (articolo 56, che lo dà alla Commissione UE).

 

Sono forniti (articoli 76, 77) ulteriori chiarimenti sui poteri e sulla cooperazione delle autorità di vigilanza.

 

L'articolo 72 pospone la scadenza per la Commissione relativa all'adozione di orientamenti sul piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato entro il 2 settembre 2027 (e non 2026).

 

** Spazi di sperimentazione **

Gli articoli 57, 58 e 59 sono stati modificati per spostare la scadenza per la messa a disposizione di spazi di sperimentazione, per introdurre alcuni chiarimenti e correzioni e per ampliare gli spazi di sperimentazione anche ai sistemi ad alto rischio.

 

Confesso che non mi sono chiari questi spazi di sperimentazione. Forse perché non ci sono ancora o io non li ho ancora visti.

 

** Consulenti **

L'articolo 69 introduce la possibilità, per gli Stati membri, di pagare eventuali consulenti esperti di cui dovessero avvalersi. Evito di commentare i pro e i rischi di questo punto.

 

** Correzioni **

Alcune correzioni sono state apportate all'articolo 50 paragrafo 7, all'articolo 96 paragrafo 1 e all'articolo 99 (sulle sanzioni).

 

All'articolo 3 è corretta (o precisata) la definizione di "componente di sicurezza"; ulteriori chiarimenti sono stati aggiunti (con i paragrafi 1 bis, ter e quater) all'articolo 6.

 

L'articolo 97 è stato modificato per allineare alcuni riferimenti cambiati.

 

In Allegato VIII, relativo alla registrazione dei sistemi ad alto rischio, sono eliminate un paio di richieste inutili.

domenica 2 agosto 2026

Tette e gattini

Ho letto, solo dopo un anno dalla pubblicazione, il libro di Matteo Flora "Tette e gattini": https://landing.matteoflora.com/tette-e-gattini.

Si scarica gratuitamente.

Ripercorre con preparazione e intelligenza quanto fatto e non fatto negli anni per controllare la navigazione sul web, spesso con la scusa di voler limitare la navigazione dei minori. La questione, in realtà, non è semplice. Ci sono problemi tecnologici e, soprattutto, filosofici perché coinvolge le libertà di tutti (controllare i minori vuol dire controllare anche tutti gli adulti).

Il libro è breve e val la pena leggerlo (anche per capire quanto sia sbagliato pensare che se non si ha niente da nascondere allora non si deve temere la sorveglianza).

Ringrazio Claudio Sartor per avermi segnalato il libro. Ne avevo sentito parlare, ma temevo che fosse un concentrato di cose risapute o inutilmente polemiche. Invece Claudio mi ha detto che non è così e ha ragione.