Chiara Ponti degli Idraulici della privacy mi ha segnalato l'articolo "Appalti, ANAC boccia le certificazioni ISO come requisito di gara: esclusione illegittima": https://www.italiaoggi.it/enti-locali-e-pa/appalti-pubblici/appalti-anac-boccia-le-certificazioni-iso-come-requisito-di-gara-esclusione-illegittima-l09eke9k.
E' commentata la Delibera n. 218 del 10 giugno 2026: https://www.anticorruzione.it/en/-/delibera-n.-218-del-10-giugno-2026.
Essa, a sua volta, richiama l’art. 100, commi 11 e 12, del D. Lgs. n. 36 del 2023, come
modificato dal decreto correttivo n. 209/2024.
Esso prevede che, nell'ambito della PA, le stazioni appaltanti possono richiedere, ai partecipanti alle gare, agli operatori economici, quale requisito di capacità tecnica e professionale, esperienze pregresse. Viene precisato che le stazioni appaltanti "richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dai commi precedenti dal presente articolo”. Le certificazioni non sono contemplate e quindi non devono essere considerate come requisito "di partecipazione" (possono però, se capisco bene, essere usate come requisiti "premiali").
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