Purtroppo è arrivato il giorno in cui l'ipertrofia normativa ha colpito selvaggiamente e in cui i verificatori dimostrano il loro livello di potere e i danni che possono fare.
Il tutto è riassunto dal doc. web n. 10292539, Provvedimento del 14 luglio 2026 (segnalato da Christiano Bernieri agli Idraulici della privacy): https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10292539.
Il tutto è in questa frase: "non sono emersi elementi e documenti sufficienti ad accertare in che circostanza (tempo e luogo) l’informativa de qua sia stata sottoposta all’interessata e se sia stata così garantita l’effettiva conoscibilità della medesima". Questo anche se il titolare (un avvocato) aveva dichiarato di aver reso disponibile l'informativa nella sala d'attesa e mandato una fotografia della stessa, con evidente la visibilità dell'informativa.
Dal Provvedimento emergono ulteriori elementi che potrebbero aver infastidito il Garante (p.e. il fatto che non era stato fatto firmare alcun contratto all'interessata), ma allora questa sarebbe una ritorsione, non un Provvedimento.
Concordo con l'avvocato che dice: "la richiesta di formalizzare la presa visione di un documento, rischia di trasformare l’incombente (non formalizzato dalla stessa norma) in una probatio diabolica".
Spero che ricorra per via giudiziaria ordinaria e veda ribaltata questa decisione. Ricordo che, giustamente, il GDPR aveva ridotto le richieste di formalizzazione per assicurare un giusto bilanciamento degli oneri e per rendere la privacy, effettivamente, un adempimento "normale".
Qualcuno (Stefania Algerio) ha scritto, ironicamente: "Quindi bisogna tirare giù il quadruccio con l'informativa estesa sulla videosorveglianza e farla sottoscrivere per presa visione? In alternativa bisogna obbligare i visitatori a sostare davanti al quadruccio con espressione assorta e conservarne una fotografia?".
Comicamente, il tutto si conclude con un'ammonizione (quindi nessuna richiesta economica). Che però pagheremo tutti in termini di inefficienze varie.
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